COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Francesco Ciolino (non socio riconducibile alla ASD BC Messina) Società ASD BC Messina (Me) Procedimento 11/B Considerato che la Procura Federale con nota 1323 pf 09/10 GS/reg del 24/04/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt.38 comma 1) e all’art 61 comma 1 N.O.I.F. nonché art. 4 comma 2) C.G.S.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Francesco Ciolino (non socio riconducibile alla ASD BC Messina) Società ASD BC Messina (Me) Procedimento 11/B Considerato che la Procura Federale con nota 1323 pf 09/10 GS/reg del 24/04/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt.38 comma 1) e all’art 61 comma 1 N.O.I.F. nonché art. 4 comma 2) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 04 Ottobre 2011 con inizio alle ore 15,00. Dato atto che alla predetta non è presente nessuna delle parti deferite, né le stesse hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive né documenti a loro discarico. Si rileva che è stata inviata una richiesta di rinvio da parte dell’Avv. Gaetano Orto perché impegnato presso altra sede giudiziaria. Sentito il rappresentante la Procura Federale nella persona dell’Avv. Giulia Saitta che preliminarmente si oppone alla concessione di un rinvio perché in atti non risulta nessuna nomina del predetto legale. La stessa ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Francesco Ciolino la inibizione per mesi 2 (due); alla società ASD BC Messina l’ammenda di €.800,00(ottocento)”. Ritenuto che è condivisibile la richiesta della Procura Federale di non accettare la richiesta di rinvio poiché non è provata la circostanza che l’Avv. Gaetano Orto abbia avuto conferito l’incarico della difesa dalla società deferita, la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che le parti rinviate a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato, in quanto siano responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, poiché quanto loro addebitato ha trovato riscontro dalla documentazione in atti. P.Q.M. infligge: al Sig. Francesco Ciolino (non socio riconducibile alla ASD BC Messina) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1 (uno); alla società ASD BC Messina, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di €. 150,00 (centocinquanta/00). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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