COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.100 del 11.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI Sig.Di Paola Giuseppe (ASD Real Parco C5) Sig. Longo Bruno (Tesserato AIA Sezione di Agrigento) Sig. Sucameli Leonardo (Tesserato AIA Sezione di Marsala) Società ASD Real Parco C5 Proc. 21/B Il presente provvedimento trae origine dalla segnalazione effettuata dal Sig. Caglià Antonio, consigliere dell’ASD Pro Gela, con nota del 06/03/2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.100 del 11.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI Sig.Di Paola Giuseppe (ASD Real Parco C5) Sig. Longo Bruno (Tesserato AIA Sezione di Agrigento) Sig. Sucameli Leonardo (Tesserato AIA Sezione di Marsala) Società ASD Real Parco C5 Proc. 21/B Il presente provvedimento trae origine dalla segnalazione effettuata dal Sig. Caglià Antonio, consigliere dell'ASD Pro Gela, con nota del 06/03/2011. Il sig. Caglià, colloquiando, in occasione della gara Azzuri /Pro Gela del 05/03/2011, con gli arbitri designati Sigg. Di Benedetto e Sucameli, apprendeva da quest'ultimo, arbitro n° 2 anche nella gara Olimpia - Pro Gela del 18/12/2010, che in questa gara entrambi gli arbitri erano stati "violentemente minacciati" da un dirigente dell'Olimpia, il Sig. Di Paola Giuseppe, cosicchè avevano deciso di seguitare a dirigere l'incontro pro forma, "al fine di evitare guai maggiori". All'esito delle indagini, con nota 924/1144 pf 10/11 dell'11/08/2011, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale i suddetti tesserati, nonchè la ASD Olimpia (ora ASD Real Parco C5), per rispondere delle violazioni sopra specificate, di cui agli art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 4 comma 2 C.G.S. Nei termini di rito è pervenuta memoria difensiva da parte del Sig. Sucameli, a mezzo della quale ha confermato le dichiarazioni rese all'inquirente, assumendosi, inoltre, responsabilità in ordine al mancato allontanamento del Di Paola dal terreno di gioco, nonostante il provvedimento a carico dello stesso assunto nel corso dell'intervallo. All'udienza del 04/10/2011, la Procura Federale, ha insistito nei motivi di deferimento, concludendo per la responsabilità di tutte le parti deferite e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni: al Sig. Di Paola Giuseppe la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) da scontare nel campionato in corso; alla Società ASD Real Parco C5 la sanzione di € 500,00 e punto 1 (uno) di penalizzazione per responsabilità oggettiva; al Sig. Longo Bruno la sanzione della inibizione per anni 1 (uno); al Sig. Sucameli la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei). Le parti presenti Di Paola Giuseppe e Longo Bruno (sentite separatamente sui fatti addebitati) hanno entrambe concluso rigettando ogni addebito loro ascritto. - La prima delle questioni all'esame riguarda la sussistenza del colloquio avvenuto tra il Caglià e il Sucameli. Questa Commissione non rileva alcun elemento che possa ritenere non avvenuto l'episodio, o non chiaro il suo contenuto, tenuto conto della disinteressata deposizione dell'arbitro Sig. Di Benedetto. Questi ha dichiarato all'inquirente di avere assistito al colloquio tra il Caglià ed il collega arbitro Sucameli, il quale ammetteva che nella gara in questione vi erano stati episodi di minaccia nei confronti del primo arbitro Sig. Longo Bruno, che "si era fatto sfuggire di mano la partita e che di fatto si era fatto pesantemente intimorire specialmente nel secondo tempo...". Ciò posto, vanno esaminati e precisati i comportamenti assunti dai vari protagonisti della vicenda, alla stregua delle risultanze ufficiali, ai fini della decisione. 1) Il dirigente accompagnatore Di Paola Giuseppe viene chiaramente indicato quale autore delle ripetute contestazioni e minacce verbali poste in essere durante la gara e nell'intervallo della stessa a carico del primo arbitro, Sig. Longo, negli spogliatoi tra il primo ed il secondo tempo in presenza del secondo arbitro Sig. Sucameli. Valga in proposito anche la circostanza riferita dai testi Sigg. Fecondo e Santuccio, che hanno sentito, nell'intervallo grida provenienti dallo spogliatoio dell'arbitro. 2) Il Sig. Longo Bruno, primo arbitro della gara, appare avere omesso del tutto ogni riferimento all'accaduto, nulla segnalando in referto, essendosi limitato a rinviare al documento redatto dal secondo arbitro per quanto riguarda il comportamento dei dirigenti. La sua linea difensiva, di assoluto diniego dei fatti, non pare convincente, quanto meno nascondendo una sottovalutazione degli stessi che sicuramente erano gravi e tali da essere segnalati ai fini disciplinari. 3) Il Sig. Sucameli Leonardo, arbitro n° 2 della gara, appare anch'egli avere omesso del tutto ogni riferimento all'accaduto, avendo segnalato in referto soltanto il comportamento non regolamentare tenuto dall'allenatore del Pro Gela, Sig. Fecondo, al 15° del 2° tempo. Ciò appare inspiegabile, alla stregua di quanto poi ha invece inteso rivelare al dirigente Sig. Caglià, in violazione del dovere di riservatezza, e ancora di quanto poi ha riferito al collega arbitro Sig. Di Benedetto, giudicando in modo critico la prestazione del collega arbitro Sig. Longo. Né valida appare la giustificazione addotta dal Sig. Sucameli circa una propria "non competenza", essendo preciso dovere dell'arbitro di segnalare i fatti accaduti in sua presenza ed i provvedimenti assunti, ai fini disciplinari, soprattutto "sospettando" pretesi condizionamenti subiti dal collega arbitro. E per sua stessa ammissione di responsabilità egli ha quantomeno omesso di assicurarsi che il Di Paola non fosse di nuovo schierato in panchina, nonostante l'avesse allontanato per le intemperanze commesse nell'intervallo. 4) Appare evidente, infine, a questa Commissione che la gara si è, comunque, regolarmente conclusa, nulla risultando di certo in ordine ad un preteso accordo tra gli arbitri per una sua prosecuzione pro forma. A conferma indiretta valgano le dichiarazioni del Sig. Sucameli il quale sostiene di essersi assunto maggiori responsabilità vista l'inerzia del Longo, evidenziatasi, a suo dire, nella seconda parte della gara e con l'adozione, da parte di entrambi i direttori, di provvedimenti disciplinari correttamente segnalati. Gli aspetti sopra evidenziati permettono di affermare la responsabilità di tutti gli incolpati. P.Q.M. Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: - Al sig. Di Paola Giuseppe (ASD Real Parco C5) l'inibizione per mesi tre; - Al Sig. Longo Bruno ed al Sig. Sucameli Leonardo la sospensione per mesi tre; -Alla ASD Real Parco C5 (già ASD Olimpia) l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00). Si comunichi alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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