COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.114 del 18.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Leotta Venerando (Presidente ASCD Stella Nascente) Società ASCD Stella Nascente Procedimento 17/B riunito al 20/B La Procura Federale con note 807 e 794 pf /10-11 GS /Reg del 25 e 28 marzo del 2011 ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti in epigrafe indicate per rispondere: il Signor Leotta della violazione di cui all’ art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento al punto b3) delle disposizioni generali del Comunicato Ufficiale n.1 del 01/07/2010; la Società Stella Nascente della violazione di cui all’art.4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità ascritta al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.114 del 18.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Leotta Venerando (Presidente ASCD Stella Nascente) Società ASCD Stella Nascente Procedimento 17/B riunito al 20/B La Procura Federale con note 807 e 794 pf /10-11 GS /Reg del 25 e 28 marzo del 2011 ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti in epigrafe indicate per rispondere: il Signor Leotta della violazione di cui all’ art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento al punto b3) delle disposizioni generali del Comunicato Ufficiale n.1 del 01/07/2010; la Società Stella Nascente della violazione di cui all’art.4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità ascritta al proprio Presidente. All’udienza del 04 Ottobre 2011 si è presentato il Signor Leotta Rosario, giusta delega del Presidente della società, acquisita agli atti. Il predetto, che preliminarmente ha fatto rilevare di non avere ricevuto alcuna notifica di deferimento e di non avere pertanto potuto produrre documenti e difese, ha richiesto un rinvio per potere presentare note difensive. Il rappresentante della Procura Federale, nella persona dell’ Avvocato Giulia Saitta, non si opponeva alla richiesta di rinvio. La Commissione, esaminati gli atti, concedeva il chiesto rinvio al’udienza del 18 ottobre 2011 assegnando un termine al 13 ottobre 2011per la suddetta attività. All’udienza dibattimentale del 18 0ttobre 2011, alla presenza del rappresentante della società Stella Nascente, viene formalizzata la riunione dei suddetti procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva. Il delegato della società Stella Nascente, preso atto della riunione dei procedimenti, insiste su tutto quanto spiegato nella memoria difensiva depositata, insistendo, in particolare, che la mancata presenza degli allenatori qualificati per le gare oggetto del deferimento, relative ai campionati allievi e giovanissimi della stagione 2010/2011, era dovuta a motivi di salute o squalifica. Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Leotta Venerando, Presidente della società ASCD Stella Nascente, mesi otto di inibizione e € 900,00 alla società. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato. Ciò premesso, la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, poiché quanto loro addebitato ha trovato riscontro dalla documentazione in atti. P.Q.M. Infligge al Sig. Leotta Venerando (Presidente società ASCD Stella Nascente) la inibizione di mesi 1(uno), ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S.; alla società ASCD Stella Nascente l’ammenda di € 200,00 a titolo di responsabilità diretta. La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di notifica delle stesse alle parti, in osservanza degli art. 22 comma 1), 35 comma 4.1) e 38 comma 8 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it