COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 29.09.2011 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla U.S.D. MONCALVO CALCIO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara BARCANOVA SALUS – MONCALVO disputata l’11/09/11 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone F. (C. U. N° 18 del 15/09/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 29.09.2011 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla U.S.D. MONCALVO CALCIO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara BARCANOVA SALUS – MONCALVO disputata l’11/09/11 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone F. (C. U. N° 18 del 15/09/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta) Con tempestivo reclamo spedito a mezzo raccomandata in data 20/09/11, la U.S.D. MONCALVO CALCIO contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo a seguito dei fatti occorsi durante lo svolgimento della gara BARCANOVA SALUS – MONCALVO, disputata l’11/09/11 nell’ambito del Girone F del Campionato di Prima Categoria, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti non veritiera e chiede che venga revocata la squalifica per TRE gare effettive inflitta al proprio giocatore CUCE’ Mirko, pubblicata sul C.U. N° 18 del 15/09/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta. Il Direttore di gara, nel suo rapporto, riferisce che al 19° del secondo tempo decretava l’espulsione del giocatore CUCE’ Mirko, il quale, mentre l’azione si svolgeva in altra parte del campo, disinteressandosi del pallone, si avventava contro un avversario colpendolo con una gomitata al labbro inferiore. La Società reclamante, con il proprio ricorso, attribuisce l’accaduto ad un fallo involontario commesso nello svolgimento di una azione di gioco, ritenendo il proprio giocatore giustamente sanzionabile, ma solamente con una semplice ammonizione e non con una squalifica per TRE giornate. Tale assunto, oltre ad apparire frutto di una ricostruzione fantasiosa, non trova alcun riscontro, anzi contrasta nettamente con quanto riportato nel circostanziato rapporto dell’arbitro, che, si rammenta, costituisce fonte privilegiata di prova per i fatti occorsi durante lo svolgimento delle gare. La Commissione Disciplinare Territoriale, - valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice Sportivo, RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla U.S.D. MONCALVO CALCIO, perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica per TRE gare effettive inflitta al giocatore CUCE’ Mirko.
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