COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 06.10.2011 c) Reclamo proposto dalla A.S.D. POLISPORTIVA ROCCHESE avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara di Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Seconda Categoria ROCCHESE – CORIO disputata il 14/09/11. (C. U. N° 20 del 23/09/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 06.10.2011 c) Reclamo proposto dalla A.S.D. POLISPORTIVA ROCCHESE avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara di Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Seconda Categoria ROCCHESE – CORIO disputata il 14/09/11. (C. U. N° 20 del 23/09/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta) Con tempestivo reclamo spedito a mezzo raccomandata in data 27/09/11, la A.S.D. POLISPORTIVA ROCCHESE contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo a seguito dei fatti occorsi durante lo svolgimento della gara di Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda Categoria ROCCHESE – CORIO, disputata il 14/09/11, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti distorta e non veritiera e chiede che venga ridotta la squalifica fino al 31/10/2011 inflitta al proprio giocatore MONTEU SAULAT Igor, pubblicata sul C.U. N° 20 del 23/09/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta. Nel suo circostanziato rapporto l’arbitro riferisce che, al termine della gara suddetta, veniva inseguito dal giocatore MONTEU SAULAT Igor, il quale, alla ricerca di un contatto fisico, urlava al suo indirizzo delle frasi minacciose. Trattenuto da più compagni e dirigenti, riuscito a liberarsi, si avventava contro l’arbitro testa contro testa senza colpirlo, ma minacciandolo ulteriormente. Successivamente, divincolandosi dai compagni che cercavano ancora di trattenerlo, lanciava contro il direttore di gara una parte di borraccia. La società reclamante contesta la descrizione dei fatti operata dall’arbitro ed in particolare nega che qualsiasi oggetto sia stato lanciato verso l’arbitro, mentre attribuisce l’accaduto allo stato di nervosismo derivante dall’epilogo della gara, che dopo essere stata condotta fino al 42’ del secondo tempo dalla ROCCHESE per 4 – 2, terminava con il risultato di parità per 4 – 4. La Commissione disciplinare territoriale, considerato che il comportamento messo in atto dal giocatore è stato minaccioso, violento e reiterato e che, inoltre, risulta aggravato dalla sua qualifica di capitano; valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice Sportivo; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla A.S.D. POLISPORTIVA ROCCHESE, perché non versata; CONFERMA la squalifica fino al 31/10/2011 inflitta al giocatore MONTEU SAULAT Igor.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it