COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 13.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della società U.S.D. CASSANO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 9 del 29.9.2011 della Delegazione Provinciale di Alessandria, in relazione alla gara PADERNA – CASSANO disputata in data 25.9.2011, Campionato di II Categoria

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 13.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della società U.S.D. CASSANO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 9 del 29.9.2011 della Delegazione Provinciale di Alessandria, in relazione alla gara PADERNA – CASSANO disputata in data 25.9.2011, Campionato di II Categoria Con ricorso inviato in data 5.10.2011 la Società CASSANO CALCIO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per quattro gare il giocatore FIORUCCI Luca e ne chiede la revoca o riduzione. La società ricorrente sostiene che l’entità della sanzione è eccessiva in quanto il proprio giocatore, protestando in modo veemente con l’arbitro ed appoggiandogli le mani al petto, non ha cagionato al medesimo alcun danno fisico. Nel reclamo vengono altresì sottolineate la convinzione del FIORUCCI di non meritare l’ammonizione e l’importanza della partita. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice di primo grado sintetizza in modo impeccabile il preciso rapporto del direttore di gara che descrive la condotta del FIORUCCI che, in seguito ad espulsione per doppia ammonizione, ingiuriava con frasi volgari e minacciava di morte il direttore di gara appoggiandogli le mani al petto senza causare lesioni o dolore. In seguito all’intervento dei compagni il giocatore veniva condotto degli spogliatoi dove “non dava cenno di calmarsi”. La sanzione applicata dal primo Giudice appare, dunque, congrua alla gravità del fatto ed alla persistenza nella condotta intemperante. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società CASSANO CALCIO dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata
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