COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 14.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società PRO COLLEGNO COLLEGNESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 13 della Delegazione Provinciale di Torino del 29.9.2011 in riferimento alla gara PRO COLLEGNO COLLEGNESE – LASCARIS del 18.9.2011 valida per il Campionato Allievi Provinciali – Girone L
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 14.10.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Ricorso della Società PRO COLLEGNO COLLEGNESE avverso la decisione del Giudice
Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 13 della Delegazione Provinciale di Torino del
29.9.2011 in riferimento alla gara PRO COLLEGNO COLLEGNESE – LASCARIS del 18.9.2011
valida per il Campionato Allievi Provinciali – Girone L
Con il ricorso in oggetto la ricorrente censura la decisione del G.S. che accoglieva il ricorso della
società LASCARIS in merito alla irregolare posizione del giocatore TERRANO Gianpietro,
partecipante alla gara in questione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E’ pur vero che il giocatore in questione era stato squalificato per due gare come da C.U. n. 53 del
2.6.2011 Del. Prov. Torino, ma è altrettanto vero che il medesimo ha scontato le due giornate di
squalifica nelle due gare immediatamente successive, disputate dalla ricorrente nella fase finale
regionale del campionato Allievi (denominata Coppa Piemonte.)
Tale torneo, ancorché denominato Coppa, va inteso come prosecuzione del Campionato, come sua
fase finale: ad essa infatti accedono le vincenti dei rispettivi campionati provinciali e si svolge
immediatamente dopo la conclusione del campionato. Non va confuso con le Coppe delle Regioni
di cui all’art.19 co.11.1 C.G.S. che invece riguardano manifestazioni autonome e distinte dai
rispettivi campionati di categoria.
Al momento, pertanto, della celebrazione della gara in questione (PRO COLLEGNO – LASCARIS) il
giocatore TERRANO Gianpietro aveva titolo per parteciparvi in quanto aveva già scontato le due
gare di squalifica, non partecipando alle gare AIRASCHESE-PRO COLLEGNO del 5.6.2011 e PRO
COLLEGNO – BRA dell’8.6.2011, disputate immediatamente dopo la pubblicazione della squalifica.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare annulla integralmente la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n.13
del 29.9.2011 della Delegazione Provinciale di Torino e dispone l’omologazione del risultato
conseguito sul campo al termine della gara PRO COLLEGNO COLLEGNESE - LASCARIS.
Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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