COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 20.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della società F.C. CARLO ALBERTO A.S.D. avverso decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 12 del 06/10/2011 della Delegazione Distrettuale di Pinerolo, in relazione alla gara AURORA RINASCITA PIOSSASCO – CARLO ALBERTO del 02/10/2011, Campionato di Seconda Categoria – Girone L
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 20.10.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Ricorso della società F.C. CARLO ALBERTO A.S.D. avverso decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 12 del 06/10/2011 della Delegazione Distrettuale di Pinerolo, in relazione alla gara AURORA RINASCITA PIOSSASCO – CARLO ALBERTO del 02/10/2011, Campionato di Seconda Categoria - Girone L
Con ricorso tempestivamente proposto la Società Carlo Alberto A.S.D. si duole del provvedimento in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha squalificato per quattro gare il calciatore FISSORE Andrea
reo di aver colpito con una testata un giocatore avversario e di aver, successivamente
all’espulsione, inveito contro gli avversari con insulti e bestemmie.
La società ricorrente chiede la riduzione della predetta sanzione osservando come il Fissore
avrebbe in realtà reagito, ma solo verbalmente, ad una gomitata ricevuta dal numero nove
avversario e non vista dal direttore di gara. Successivamente si sarebbe avvicinato anche il n. 8
avversario con il quale nasceva un ulteriore diverbio a seguito del quale venivano espulsi entrambi.
Osserva, infine, la ricorrente che il Fissore dopo l’espulsione non avrebbe assolutamente
bestemmiato trattandosi di ragazzo molto religioso.
Il ricorso in esame non può trovare accoglimento.
Il Direttore di gara ha descritto nel proprio referto in modo preciso e circostanziato la condotta del
Fissore, evidenziando sia il gesto violento nei confronti dell’avversario, sia i toni ingiuriosi usati dopo
l’espulsione, in relazione ai quali la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare del tutto
congrua e proporzionata.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
R I G E T T A
il ricorso in oggetto.
Dispone l’addebito della tassa di reclamo che non risulta versata.
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