COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 20.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla U.S. VIGNOLESE avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara VIGNOLESE – VILLAROMAGNANO disputata l’1/10/11 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale – Girone Q (C.U. n° 10 del 6/10/11 della Delegazione Provinciale di Alessandria)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 20.10.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Reclamo proposto dalla U.S. VIGNOLESE avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in
riferimento alla gara VIGNOLESE – VILLAROMAGNANO disputata l’1/10/11 nell’ambito del
Campionato Juniores Provinciale - Girone Q (C.U. n° 10 del 6/10/11 della Delegazione
Provinciale di Alessandria)
Con tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata in data 10/10/11, la U.S. VIGNOLESE,
dopo aver contestato totalmente le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, riportate sul C.U. n° 10
del 6/10/11 della Delegazione Provinciale di Alessandria, conclude chiedendo l’annullamento, od
almeno la riduzione, dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 10/11/2011 inflitta al proprio
medico sociale SALANDRINI Bruno.
La Società reclamante sostiene che l’eccessiva severità adottata nel suo provvedimento dal
Giudice sportivo è basata su una ricostruzione dei fatti riportata in modo inesatto dall’arbitro che ha
diretto la gara VIGNOLESE – VILLAROMAGNANO, disputata l’1/10/11 nell’ambito del Campionato
Juniores Provinciale - Girone Q, in quanto il Dottor SALANDRINI, nella sua qualità di medico
sociale della VIGNOLESE, al termine della gara suddetta, non entrava assolutamente nello
spogliatoio dell’arbitro e non rivolgeva alcuna frase offensiva allo stesso, ma si limitava a chiedere
al direttore di gara il permesso di entrare, permesso che bruscamente gli veniva negato.
Nel suo minuzioso e puntuale supplemento di rapporto, l’arbitro riferisce che, al termine della gara,
mentre si accingeva a fare la doccia, il medico della società VIGNOLESE, Sig. SALANDRINI Bruno,
dapprima gli impediva di chiudere la porta, poi, una volta chiamato il dirigente accompagnatore, gli
impediva di tenerla aperta allo scopo di interrompere il dialogo con quest’ultimo. Poco prima di
andarsene, il Sig. SALANDRINI proferiva la seguente espressione: “Faccia attenzione che le
segnalazioni in federazione le facciamo anche noi e non solo voi arbitri. Se lo ricordi”.
Le contestazioni, genericamente avanzate, contrastando in maniera netta con la ricostruzione dei
fatti operata dal direttore di gara nel proprio puntuale rapporto, che costituisce piena prova circa il
comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono essere disattese.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare Territoriale, ritenendo incensurabile la decisione
impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità della sanzione
adottata dal Giudice sportivo,
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve
essere addebitata alla U.S. VIGNOLESE, perché non versata e, conseguentemente,
CONFERMA
la inibizione a svolgere ogni attività fino al 10/11/2011 inflitta al dirigente SALANDRINI Bruno.
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