COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 27.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società POLISPORTIVA SANTA RITA avverso decisione contenuta nel C.U. n. 13 della Delegazione Provinciale di Torino del 29.09.2011 con cui il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo presentato dalla Società G.S.D. CASTIGLIONE con riferimento alla gara SANTA RITA – CASTIGLIONE del 17.09.2011 Categoria Juniores Provinciale Girone F

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 27.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società POLISPORTIVA SANTA RITA avverso decisione contenuta nel C.U. n. 13 della Delegazione Provinciale di Torino del 29.09.2011 con cui il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo presentato dalla Società G.S.D. CASTIGLIONE con riferimento alla gara SANTA RITA – CASTIGLIONE del 17.09.2011 Categoria Juniores Provinciale Girone F Con ricorso inviato in data 30.09.2011 la Società SANTA RITA si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo, accogliendo il reclamo presentato dalla Società G.S.D. CASTIGLIONE in relazione alla gara SANTA RITA – CASTIGLIONE del 17.09.2011, ha sanzionato l’odierna ricorrente per aver utilizzato durante il suddetto incontro cinque giocatori fuoriquota. Ritenendo che tale circostanza fosse provata dal referto arbitrale, il Giudice Sportivo ha deliberato di: - annullare il risultato assegnando gara persa alla Società POLISPORTIVA SANTA RITA con il risultato di 0 – 3; - inibire fino al 24.10.2011 il Sig. GIRELLO Mario, dirigente della Società SANTA RITA, per comportamento gravemente antisportivo; - comminare l’ammenda di € 25,00 alla Società SANTA RITA, oggettivamente responsabile dell’accaduto. Avverso tali sanzioni la Società SANTA RITA ricorre chiedendone l’annullamento, ritenendole frutto di un “errore di sintassi” da parte della dirigenza della Società, che nel compilare la distinta in corrispondenza del nome del giocatore ENACHI Nicolae – presunto quinto fuoriquota – ha riportato la data di nascita “09/10/1992” anziché “18/07/1993”. A conferma di ciò la Società allega copia della distinta di gara e del documento d’identità del proprio giocatore, atti da cui in effetti si evince la bontà della tesi sostenuta dalla ricorrente. Infatti, la distinta di gara riporta correttamente il numero del documento d’identità del giocatore ENACHI Nicolae, ma vi associa per mero errore di compilazione una data di nascita (09/10/1992) diversa da quella contenuta nel suddetto documento (18/07/1993), dando luogo all’equivoco di cui sopra. E’ vero, pertanto, che nella gara in questione la Società SANTA RITA aveva schierato in campo il numero di quattro giocatori fuoriquota, e non cinque come emergeva dal referto arbitrale. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del ricorso proposto dalla Società POLISPORTIVA SANTA RITA ANNULLA il provvedimento impugnato revocando le sanzioni ivi applicate ed omologando il seguente risultato ottenuto sul campo SANTA RITA – CASTIGLIONE 2 – 0 Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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