COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 27.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società AC SALUZZO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 17 della Delegazione Provinciale di Cuneo del 13.10.2011 in riferimento alla gara OLMO – SALUZZO del 9.10.2011 valida per il Campionato Allievi Con il ricorso in oggetto la ricorrente lamenta l’eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore BODINO Andrea (squalifica per 5 gare).

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 27.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società AC SALUZZO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 17 della Delegazione Provinciale di Cuneo del 13.10.2011 in riferimento alla gara OLMO – SALUZZO del 9.10.2011 valida per il Campionato Allievi Con il ricorso in oggetto la ricorrente lamenta l’eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore BODINO Andrea (squalifica per 5 gare). Il materiale istruttorio in atti, costituito dal rapporto arbitrale, non consente di mettere in discussione la dinamica dei fatti così come contestata ed accertata dal G.S. L’unico punto da affrontare, infatti, è relativo all’entità della sanzione inflitta. D’altra parte le osservazioni difensive, tendenti a fornire una descrizione fattuale diversa, non meritano alcun pregio in quanto inidonee a superare quanto descritto nel rapporto arbitrale. Ci si deve, quindi, domandare se la sanzione comminata dal G.S. sia adeguata al caso di specie e proporzionata alla gravità del fatto contestato. Occorre, anzitutto, ricordare i criteri che, secondo questa Commissione, devono guidare l’organo di Giustizia Sportiva nella applicazione delle sanzioni che variano da un minimo ad un massimo. Trattasi di criteri di natura oggettiva e soggettiva. I primi attengono al fatto commesso, i secondi alla persona che si è resa responsabile di tale fatto. Premessi questi brevi cenni sui principi che devono ispirare nel trattamento sanzionatorio, nel caso di specie, la sanzione inflitta dal G.S. appare francamente eccessiva e, pertanto, merita una importante riduzione anche al fine di evitare incomprensibili sperequazioni con i trattamenti sanzionatori riservati a casi analoghi. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 17 del 13.10.2011 della Delegazione Provinciale di Cuneo, delibera di ridurre a tre gare la squalifica inflitta al giocatore BODINO Andrea. Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo che non risulta versata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it