COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società SPARTA NOVARA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 22 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 29.9.2011 in riferimento alla gara HAPPY TIME – SPARTA NOVARA del 26.9.2011 valida per il Campionato di serie C2 Calcio a Cinque – Girone A Con il ricorso in oggetto la ricorrente lamenta l’eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore Di Nocera Antonio (squalifica sino al 30.6.2012).
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03.11.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Ricorso della Società SPARTA NOVARA avverso la decisione del Giudice Sportivo
pubblicata sul comunicato ufficiale n. 22 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del
29.9.2011 in riferimento alla gara HAPPY TIME – SPARTA NOVARA del 26.9.2011 valida per il
Campionato di serie C2 Calcio a Cinque – Girone A
Con il ricorso in oggetto la ricorrente lamenta l’eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo
al giocatore Di Nocera Antonio (squalifica sino al 30.6.2012).
Il materiale istruttorio in atti, costituito dal rapporto arbitrale, non consente di mettere in discussione
la dinamica dei fatti così come contestata ed accertata dal G.S.
L’unico punto da affrontare, infatti, è relativo all’entità della sanzione inflitta.
D’altra parte le stesse osservazioni difensive non tendono a fornire una descrizione fattuale diversa, bensì a spiegare le ragioni della condotta tenuta dal giocatore.
Al riguardo meritano di essere valorizzate la condotta tenuta dalla società nei confronti del proprio
tesserato in alcun modo volta a giustificarne il comportamento e l’atteggiamento dello stesso Di
Nocera dopo i fatti il quale, all’udienza 28.10.2011, ha voluto manifestare il proprio disagio per
quanto accaduto e porgere le proprie scuse al direttore di gara.
Ci si deve, quindi, domandare se la sanzione comminata dal G.S. sia adeguata al caso di specie e
proporzionata alla gravità del fatto contestato. Occorre, anzitutto, ricordare i criteri che, secondo questa Commissione, devono guidare l’organo di Giustizia Sportiva nella applicazione delle sanzioni che variano da un minimo ad un massimo. Trattasi di criteri di natura oggettiva e soggettiva. I primi attengono al fatto commesso, i secondi alla persona che si è resa responsabile di tale fatto. Premessi questi brevi cenni sui principi che devono ispirare nel trattamento sanzionatorio, nel caso di specie, si può ridurre la sanzione inflitta a Di Nocera Antonio e ciò principalmente in ragione della ammissione di responsabilità e del sincero pentimento.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 22
del 29.9.2011 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, delibera di ridurre al 29.02.2012 la
squalifica inflitta al giocatore Di Nocera Antonio. Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo che non risulta versata
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