COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 06 Ottobre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: U.S.D. PEZZE – A.S.D. CISTERNINO del 25 Settembre 2011. (Reclamo della U.S.D. PEZZE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore TELESCA Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 29 Settembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°21 del 06 Ottobre 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara: U.S.D. PEZZE - A.S.D. CISTERNINO del 25 Settembre 2011. (Reclamo della U.S.D. PEZZE in
opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore TELESCA
Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 29 Settembre 2011 del Comitato
Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- rilevato che il comportamento del calciatore TELESCA Francesco è risultato di mera, ancorché, accentuata
protesta nei confronti dell’arbitro per una decisione da questi assunta e non condivisa;
- ritenuto che tale forma di accentuata protesta può essere punita con la sanzione della squalifica per n. 2
giornate effettive di gara
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi a n. 2 giornate la squalifica inflitta al calciatore TELESCA Francesco;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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