COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 13 Ottobre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: U.S.D. GARGANO CALCIO MARCONI – A.S.D. APICENA del 25 Settembre 2011. (Reclamo della A.S.D. APRICENA opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CATALANO Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 29 Settembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 13 Ottobre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: U.S.D. GARGANO CALCIO MARCONI - A.S.D. APICENA del 25 Settembre 2011. (Reclamo della A.S.D. APRICENA opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CATALANO Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 29 Settembre 2011 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - esperite indagini; - ritenuto che dalle indagini esperite è risultato che il comportamento del calciatore CATALANO Giuseppe possa qualificarsi meramente antisportivo nei confronti dell’arbitro per cui più adeguata si appalesa la squalifica per n. 2 giornate effettive di gara P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a n. 2 giornate la squalifica inflitta al calciatore CATALANO Giuseppe; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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