COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 03 Novembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. PRO GIOIA – A.C.D. SANTERAMO del 25 Settembre 2011. (Reclamo della A.S.D. PRO GIOIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 13 Ottobre 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°26 del 03 Novembre 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S.D. PRO GIOIA - A.C.D. SANTERAMO del 25 Settembre 2011. (Reclamo della A.S.D. PRO GIOIA
in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 13 Ottobre 2011 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che non può essere condivisa la tesi della reclamante con cui si evidenzia l’inosservanza dell’art. 29
commi 7 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva dal momento che tali disposizioni normative sono da ritenersi di
carattere generale e quindi superate e sostituite dalla norma speciale di cui all’art. 46 punto 3 del Titolo VI
relativo alla disciplina sportiva in ambito Regionale della LEGA Nazionale Dilettanti, che prevede, per la
proposizione di reclami avverso la posizione dei tesserati, da effettuarsi nei termini “di sette giorni dallo
svolgimento della gara”, senza neppure alcun preavviso di reclamo (così come disposto dall’art. 29 comma 8
lettera b del Codice di Giustizia Sportiva);
considerato altresì che il procedimento relativo alla posizione irregolare di calciatori che partecipino a gare
ufficiali può essere instaurato d’ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara (art. 29 comma 8 lettera a Codice di Giustizia Sportiva) per cui deve ritenersi, in ogni caso, irregolare la posizione
del calciatore DE VINCENZO Antonio e quindi irregolare la gara a cui tale calciatore ha partecipato
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. PRO GIOIA e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della società.
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