COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Bastione (Me) nella persona del presidente pro-tempore avverso squalifica sino al 15/04/2012 a carico del Calciatore Leto Stefano – Gara 1^ Categoria Girone A Bastione/ Igea Virtus Barcellona del 18/09/2011 – Comunicato Ufficiale 67 LND del 22 Settembre 2011 Procedimento 05/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Bastione (Me) nella persona del presidente pro-tempore avverso squalifica sino al 15/04/2012 a carico del Calciatore Leto Stefano - Gara 1^ Categoria Girone A Bastione/ Igea Virtus Barcellona del 18/09/2011 - Comunicato Ufficiale 67 LND del 22 Settembre 2011 Procedimento 05/A Avverso il provvedimento indicato in epigrafe ricorre la ASD Bastione per il tramite del suo presidente. In particolare la società ammette i fatti e richiede una riduzione della pena non avendo comunque lo sputo attinto l’arbitro o se ciò fosse avvenuto sarebbe stato del tutto casuale e incolpevole. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva preliminarmente che l’articolo 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell’Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione di svolgimento delle gare. In considerazione di ciò, i fatti così come descritti dal Direttore di Gara e in particolare nel relat6ivo supplemento sono precisi e concordanti in ordine all’accadimento dei fatti, i quali sono, per altro, ammessi dalla stessa reclamante; ciò premesso, comunque, non può non rilevarsi che lo sputo ha attinto il direttore di gara ad un arto per cui, attesa la giurisprudenza costante di questa commissione che per casi simili ha reputato equo applicare una sanzione inferiore, giurisprudenza questa a cui gli odierni decidenti ritengono di aderire P.Q.M. In parziale accoglimento del suddetto appello si squalifica il giocatore LETO Stefano fino al 28/02/2012. Per effetto si dispone la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it