COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale N.F.C. Orlandina (Me) avverso squalifica per otto gare a carico del calciatore Ancione Riccardo – Gara Eccellenza/B Città di Messina/Orlandina del 25/09/2011 – Comunicato Ufficiale 77 LND del 29 Settembre 2011 Procedimento 07/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale N.F.C. Orlandina (Me) avverso squalifica per otto gare a carico del calciatore Ancione Riccardo – Gara Eccellenza/B Città di Messina/Orlandina del 25/09/2011 - Comunicato Ufficiale 77 LND del 29 Settembre 2011 Procedimento 07/A Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ricorre la N.F.C. Orlandina sostenendo che l’episodio dal quale è scaturita la sanzione disciplinare impugnata è frutto di un increscioso malinteso e di una errata interpretazione dei fatti da parte del Direttore di Gara. Nel merito la ricorrente sostiene una propria versione dei fatti denunciati secondo la quale il calciatore Ancione Riccardo, non per propria volontà, avrebbe spintonato l’arbitro a seguito di una spinta a sua volta ricevuta da un altro calciatore nel corso della mischia creatasi nello spazio antistante gli spogliatoi. Chiede pertanto la N.F.C. Orlandina l’annullamento della sanzione in argomento o, in subordine, la sua riduzione. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva preliminarmente che l’articolo 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell’Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione di svolgimento delle gare. Dunque gli atti contestati al Sig. Ancione Riccardo sono stati certamente posti in essere dallo stesso nelle modalità chiaramente descritte dall’arbitro nel proprio referto. Le considerazioni opposte dalla ricorrente non possono in alcun modo negare che il soggetto in argomento abbia spintonato più volte l’arbitro, urlando frasi volgari e offensive nei suoi confronti profferendo, inoltre, una bestemmia. I comportamenti denunciati sono da valutare come contegno gravemente aggressivo offensivo ed antisportivo e non consentono l’accesso a qualsivoglia riduzione della sanzione determinata in prima istanza nei minimi edittali. P.Q.M. Conferma la squalifica per otto gare a carico del calciatore Ancione Riccardo (N.F.C. Orlandina) e, per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo pari a €.130,00=
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