COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.114 del 18.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD SICILY FUTSAL (PA) Avverso squalifica fino al 30/11/2011 a carico dell’allenatore Mercanti Rosario – Gara C/1 Calcio a 5 Sant’Isidoro – Sicily Futsal del 11/10/2011 – Comunicato Ufficiale 101 LND del 14/10/2011. Procedimento 12/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.114 del 18.10.2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ASD SICILY FUTSAL (PA) Avverso squalifica fino al 30/11/2011 a carico dell’allenatore Mercanti Rosario – Gara C/1 Calcio a 5 Sant’Isidoro – Sicily Futsal del 11/10/2011 – Comunicato Ufficiale 101 LND del 14/10/2011.
Procedimento 12/A
Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ricorre l’ASD Sicily Futsal sostenendo che quanto riportato nel referto arbitrale è frutto di un equivoco poichè i fatti addebitati al sig. Mercanti Rosario, in atto squalificato fino al 25/10/2011, sono avvenuti al termine della gara fuori dal recinto di gioco e, comunque, le frasi non erano rivolte all’arbitro ma ai propri giocatori.
Ritenuta, pertanto, eccessiva la sanzione applicata ne chiede una congrua riduzione.
La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello osserva preliminarmente che l’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell’Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Dunque gli atti contestati al sig. Mercanti Rosario sono stati certamente posti in essere dallo stesso nelle modalità chiaramente descritte dall’arbitro nel proprio referto.
Le considerazioni opposte dalla ricorrente non negano che il soggetto in argomento abbia posto in essere i comportamenti descritti dall’arbitro ma tendono semplicemente a darne una portata riduttiva, per cui la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure appare adeguata anche in considerazione del comportamento recidivo del Mercanti Rosario tale da non potere applicare la chiesta riduzione della pena.
P.Q.M
Conferma la squalifica sino al 30/11/2011 a carico dell’allenatore Mercanti Rosario (ASD Sicily Futsal) e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo pari ad € 130,00.
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