COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.125 del 25.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PATERNO’ 2011 (Ct) avverso la sanzione sportiva di perdita della gara per 0-3 nonché ammenda di €.300,00 a carico della società – gara Promozione gir.D Paternò 2011- Priolo Calcio – Comunicato Ufficiale 55 LND del 15/09/2011 Procedimento 01/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.125 del 25.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PATERNO’ 2011 (Ct) avverso la sanzione sportiva di perdita della gara per 0-3 nonché ammenda di €.300,00 a carico della società – gara Promozione gir.D Paternò 2011- Priolo Calcio – Comunicato Ufficiale 55 LND del 15/09/2011 Procedimento 01/A La società Paternò 2011 ha formulato espressa richiesta di invio degli atti di gara in epigrafe, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori a suo carico. La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che la formulazione di espressa richiesta di presa visione e/o invio degli atti ufficiali della gara a seguito della quale sono scaturiti i provvedimenti che si intendono impugnare comporta il contestuale versamento della tassa al momento del gravame (art. 36 comma 6 CGS), ha tuttavia rilevato che non è stato dato alcun seguito al preannuncio di reclamo inoltrato dalla società Paternò 2011. P.Q.M. In applicazione dell’art. 33 comma 8 CGS, dispone a carico della società Paternò 2011 l’addebito della dovuta tassa reclamo pari a €.130,00=
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