COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.125 del 25.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D ATLETICO CATANIA (Ct) avverso squalifica per otto gare del calciatore Signorelli Pasquale e per sei gare del calciatore Privitera Santo – Gara Campionato Eccellenza Taormina – Atletico Catania del 02/10/2011 – C.U. n.89 del 06.10.2011 Procedimento 09/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.125 del 25.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D ATLETICO CATANIA (Ct) avverso squalifica per otto gare del calciatore Signorelli Pasquale e per sei gare del calciatore Privitera Santo - Gara Campionato Eccellenza Taormina – Atletico Catania del 02/10/2011 – C.U. n.89 del 06.10.2011 Procedimento 09/A Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD Atletico Catania, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale di cui in oggetto. In particolare la società appellante, pur ammettendo i fatti, ne dà una versione attenuata ragion per cui chiede la riforma delle sanzioni applicate. La Commissione, esaminato il referto di gara, che è fonte privilegiata in relazione al comportamento dei tesserati ed ai fatti accaduti, rileva che l’arbitro è stato oggetto di un comportamento violento ed aggressivo da parte del giocatore Privitera Santo. In particolare costui ha afferrato la mano del direttore di gara per impedirgli di procedere all’espulsione accompagnando tale gesto con frasi minacciose ed offensive. Appare, pertanto, correttamente dimensionata la sanzione irrogata al predetto. Di contro, la Commissione, rileva che il giocatore Signorelli Pasquale risulta avere colpito, a gioco fermo, l’assistente arbitro con una manata che gli faceva cadere la bandierina; nel contempo il giocatore profferiva una frase offensiva nei suoi riguardi. In relazione a quanto sopra si ritiene che sia commisurata a detta fattispecie una sanzione che va quantificata come in dispositivo. P.Q.M. In parziale accoglimento dell’appello proposto determina la squalifica del calciatore Signorelli Pasquale in sei giornate di gara. Conferma la sanzione della squalifica di sei giornate di gara a carico del calciatore Privitera Santo. Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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