COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.141 del 03.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale S.S.D VILLABATE (Pa) avverso squalifica sino al 28/02/2012 del calciatore Mandalà Vincenzo – Gara Allievi Regionali gir.C Villabate/Palermo del 22.10.2011 – C.U. n.128 sgs del 27.10.2011 Procedimento19/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.141 del 03.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale S.S.D VILLABATE (Pa) avverso squalifica sino al 28/02/2012 del calciatore Mandalà Vincenzo - Gara Allievi Regionali gir.C Villabate/Palermo del 22.10.2011 – C.U. n.128 sgs del 27.10.2011 Procedimento19/A La società S.S.D Villabate, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale di cui in oggetto. In particolare la società appellante sostiene onerosa, in relazione ai fatti contestati, la sanzione inflitta al calciatore Mandalà Vincenzo colpevole solo, a suo dire, di un comportamento dettato da foga agonistica senza mostrare intenzione di “strattonare l‟arbitro” come indicato in referto. Conseguentemente la ricorrente ha richiesto la riduzione della sanzione impugnata. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il ricorso e gli atti ufficiali di gara, che godono di fede privilegiata ai sensi dell‟art. 35 comma 1.1 del C.G.S., rileva tuttavia che il contestato comportamento del calciatore Mandalà non si è limitato alla sola irregolare azione denunciata dall‟arbitro nel corso della gara all‟atto della sua espulsione dal terreno di giuoco, come sostenuto in ricorso, ma è stata reiterata al termine della gara allorchè il calciatore Mandalà Vincenzo con aria minacciosa correva verso l‟arbitro gridando frasi volgari, offensive e minacciose. Tali comportamenti sono assolutamente censurabili e meritevoli di adeguate sanzioni che, uniformate al minimo edittale indicato dall‟art. 19 comma 4 lett.b) del C.G.S., sono determinate come riportato in dispositivo. P.Q.M. In parziale accoglimento dell‟appello proposto dalla società S.S.D Villabate, determina in otto gare la squalifica a carico del calciatore Mandalà Vincenzo, disponendo altresì di non addebitare tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it