COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.17 del 06.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 41/ P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : Gani Amor, calciatore, per rispondere delle violazioni di cui agli art. 1, comma 1, e 10, comma 2, in relazione all’art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.17 del 06.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 41/ P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : Gani Amor, calciatore, per rispondere delle violazioni di cui agli art. 1, comma 1, e 10, comma 2, in relazione all’art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F.. La discussione del deferimento indicato in epigrafe avviene in data odierna a seguito del rinvio disposto nel corso della seduta del giorno 1 luglio c.a, ed ulteriormente rinviata alla data del 26/08/2011, e quindi alla data odierna, non essendo stato possibile in dette occasioni instaurare il necessario contraddittorio per asserita irreperibilità del calciatore deferito. Effettuate le ulteriori ricerche anagrafiche, finalmente andate a buon fine, disposta rituale convocazione delle parti, il Collegio dà atto della presenza all’odierna riunione dell’Avvocato Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale. E’ assente il calciatore deferito che ha trasmesso, via fax, memoria priva di firma, dichiarando di non poter essere presente all’udienza odierna per motivi di lavoro. Con tale nota afferma di aver comunicato alla Società di essere stato tesserato in Tunisia per le Società Club Sportif d’Hammam e Union Sportif de Borj Cedria, e sostiene, come testualmente riportato, che la richiesta di tesseramento “… è stata firmata dalla società POL. SIENA NORD:” Constatata la regolarità della notifica dell’atto di convocazione e, introdotto il dibattimento, interviene il rappresentante della Procura Federale, Avvocato Stefanini, il quale premette che non è stata necessaria alcuna attività istruttoria in considerazione del fatto che la responsabilità del calciatore, in riferimento al disposto dell’art. 40, c. 11/bis, delle N.O.I.F, è rilevabile dagli atti in possesso del C.R.T e dalla comunicazione dell’Ufficio Tesseramento. Conclude chiedendo la irrogazione della seguente sanzione:  infliggersi al calciatore Amor Gani , la squalifica per mesi quattro. Assente il deferito il Collegio passa a decisione. La Commissione osserva che il tesseramento dei calciatori di cittadinanza non italiana è regolamentato, nell’ambito della F.I.G.C., dal comma 11 bis dell’articolo 40 delle N.O.I.F.. Detta norma dispone che la richiesta di tesseramento presso la F.I.G.C., relativa a calciatori di cittadinanza non italiana, deve essere corredata, tra l’altro, dalla dichiarazione resa dal calciatore “di non essere mai stato tesserato per Federazione estera.” La richiesta di tesseramento che, debitamente sottoscritta dal calciatore Gani Amor, la Società Polisportiva Siena Nord ha inoltrato in data 04.01.2011, è stata completata, in un momento successivo, con la dichiarazione richiesta riportata letteralmente. La memoria inviata via fax dal calciatore per quanto irrituale, perché sprovvista di firma, contiene dichiarazioni di estrema gravità sia nel caso che si tratti di dichiarazioni mendaci che, ed ancor più, nel caso che esse abbiano fondamento. Rileva inoltre la Commissione che l’esame dei due documenti allegati agli atti del deferimento – richiesta di tesseramento e autocertificazione ex art. 40, comma 6 – mostra in maniera assolutamente evidente la diversità delle sottoscrizioni, asseritamene apposte dal Gani. Si rende pertanto necessaria una specifica indagine sul punto, tanto più che il calciatore attribuisce alla Società, che era a suo dire anche a conoscenza della precedente posizione di tesseramento, l’apposizione della propria firma. In ogni caso l’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C., nell’effettuare i dovuti controlli, ha rilevato che il calciatore in oggetto è stato tesserato, dalla stagione sportiva 1999/2000 alla stagione 2001/2002, per il Club Sportif d’Hammam-Lif, e dalla stagione sportiva 2003/2004 a quella 2008/2009 per “l’Union Sportive del Borj Cedria”, Società affiliate alla Federazione Calcio Tunisina. Tesseramenti, peraltro, confermati dallo stesso calciatore nella nota qui inviata. Osserva, di conseguenza il Collegio, che il comportamento del calciatore, costituito dalla autocertificazione mendace consegnata alla Società, costituisce indubbia violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto richiesto, con carattere di perentorietà, quindi ad substantiam, dall’art. 40, c. 11 bis, delle N.O.I.F.. Alla luce di tali considerazioni il deferimento è fondato e quindi da accogliere. Agli effetti della determinazione della sanzione la C.D.T.T. richiama la propria precedente delibera, passata in giudicato, relativa a fatto esattamente analogo commesso dal calciatore Khemiri Mohammed Nizar, compagno di squadra nella Polisportiva Siena del Gani, che ha con lui militato nelle Società Club Sportif d’Hammam e Union Sportif de Borj Cedria, affiliate alla Federazione Tunisina, esattamente nelle stesse annate calcistiche.(C.U. n. 2/2011) P.Q.M . la C.D.T.T. infligge al calciatore Gani Amor la squalifica per mesi 4 (quattro). Rinvia gli atti alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti che ritenga di eseguire per quanto indicato in parte motiva.
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