COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.17 del 06.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 03 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti soggetti, tesserati per il G.S.D. San Domenico Arezzo : – Landi Gualtiero, Presidente; – Cerofolini Renato, Dirigente; – Repetti Antonio, Dirigente, a tutti viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al punto 3.6 del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione 2009/2010. – La Società G.S.D. San Domenico Arezzo viene deferita a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.17 del 06.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 03 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti soggetti, tesserati per il G.S.D. San Domenico Arezzo : - Landi Gualtiero, Presidente; - Cerofolini Renato, Dirigente; - Repetti Antonio, Dirigente, a tutti viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al punto 3.6 del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione 2009/2010. - La Società G.S.D. San Domenico Arezzo viene deferita a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.. Il deferimento trae origine da una relazione che la Delegazione Provinciale di Arezzo, rilevando una evidente violazione normativa, ha inviato al C.R.T. e da questi trasmessa alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza. La Procura ha così potuto accertare l’avvenuta effettuazione, in data 27 maggio 2010, di un raduno di giovani calciatori a cura della A.S.D. San Domenico Arezzo privo della necessaria autorizzazione, per cui ha proceduto al deferimento della Società e dei Dirigenti coinvolti. Questi i fatti. La Delegazione Provinciale di Arezzo ha appreso che sul campo in uso alla Società A.S.D. San Domenico, militante nel campionato di terza categoria, era stato organizzato un raduno di calciatori, nati tra il 1991 ed il 1995 ed appartenenti anche ad altre regioni, per il quale non risultava richiesta la prescritta autorizzazione. Provvedeva di conseguenza, nell’ambito del proprio potere di controllo, ad inviare, in data 27 maggio 2010 giorno dello svolgimento del raduno, due componenti la Delegazione, i quali verificavano che in effetti il raduno, non autorizzato, era in corso. Veniva altresì accertata la presenza di numerosi giovani calciatori provenienti da varie località, anche extra Toscana. Il Presidente della Società, Signor Gualtiero Landi, dichiarava loro, successivamente, che ad occuparsi del tutto era stato il Signor Renato Cerofolini, Dirigente. In sede di indagine quest’ultimo a sua volta informava il Collaboratore della Procura Federale che la richiesta dell’uso del campo gli era pervenuta da tale Tommaso Volpi, allenatore di base, tesserato nella stagione 2010/2011 per la Società Montevarchi C.A. 1902 s.r.l., mentre l’organizzazione era a carico della Società “Solo Foot Ball”, gestita dalla Signora Perez Angela, ente non tesserato per la F.I.G.C.. Il Cerofolini precisava, quindi, di aver accolto la richiesta del Volpi, proponendogli, in accordo con altro Dirigente dell’A.S.D. San Domenico che indicava nella persona di Vittorio Repetti, che l’uso del campo avvenisse attraverso l’affitto della struttura. Il Cerofolini dichiarava altresì di aver proposto al Volpi di far disputare ai calciatori partecipanti al raduno un incontro contro gli Allievi ”B” della propria Società. A fronte delle domande postegli in sede di audizione da parte della Procura Federale, infine il Cerofolini ha dichiarato di aver chiesto alla signora Perez, a seguito del sopraluogo dei componenti della Delegazione di Arezzo, se avesse provveduto a richiedere la necessaria autorizzazione ricevendone risposta negativa. Pur essendo consapevole a quel momento di dover sospendere il raduno, ha tuttavia ritenuto che, al fine di evitare tensioni e contestazioni - a suo dire già iniziati - nei confronti di detta signora da parte dei calciatori radunati, e dei loro numerosi accompagnatori, di proporre “…..di fare una partitella di mezz’ora tra i miei ragazzi allievi B del San Domenico ed una parte dei più scontenti dei partecipanti…” Ha inoltre affermato di non essere a conoscenza se il Presidente Landi fosse stato informato dal Repetti. Così esposti i fatti il Presidente della C.D. dà atto che, effettuate le convocazioni nei modi di rito, è oggi qui presente: - Landi Gualtiero, in proprio e quale Presidente del G.S.D. San Domenico, il quale seppur presente presenta una memoria dal carattere chiaramente irrituale perché tardiva. I Dirigenti Cerofolini Renato e Repetti Antonio, Dirigenti della medesima Società, hanno rilasciato delega al Presidente Landi. La Procura Federale è’ presente tramite l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio. - al Landi Gualtiero, sulla sanzione base di mesi 3 di inibizione ridotti per il rito a due - al Cerofolini Renato, sulla sanzione base di mesi 2 di inibizione ridotti a uno - al Repetti Vittorio, sulla sanzione base di mesi 2 di inibizione ridotti a uno - alla Società, in conseguenza della responsabilità contestatale , l’ammenda di Euro 300,00 ridotti a 200,00 La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione, nei confronti dei deferiti, delle seguenti sanzioni: - a Landi Gualtiero, Presidente dell’A.S.D. San Domenico Arezzo, la inibizione per mesi 2 (due); - a Cerofolini Renato, - a Repetti Vittorio, entrambi Dirigenti della medesima Società, mesi 1 (uno) di inibizione; - - alla Società A.S.D. San Domenico Arezzo, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 200,00(duecento) DISPONE la chiusura del dibattimento.
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