• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.17 del 06.10.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
04 / P – Stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
A) calciatori
– Bottone Vincenzo,
– Antonelli Biagio,
per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S e dell’art. 40, c. 3, delle N.O.I.F., con richiesta di applicazione, nei confronti del solo Bottone, della recidiva di cui all’art. 21, c. 1, del C.G.S;
B) dirigenti
– Bui Doriano,
– Meacci Nario
rispettivamente Presidente e Dirigente della “Unione Polisportiva Poliziana”, per la violazione degli artt. 1, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, commi 3 e 3 bis (quest’ultimo solo per il Meacci);
– Socciarello Giorgio, esercente le mansioni di responsabile della squadra Allievi Provinciali della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 s.r.l., per:
a) violazione dell’art. 10, c. 1, del C.G.S.:
b) violazione dell’art. 1, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S. in relazione all’art. 2, c. 3, dello Statuto, all’ art. 91, c. 1, e all’art. 40, c. 3, delle N.O.I.F. ;
– Rossi Enrico, Presidente della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 s.r.l., per rispondere delle medesime violazioni contestate alla lettera b) relativa a Giorgio Socciarello:
C) Società:
– Unione Sportiva Poliziana A.S.D.,
– Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 s.r.l.,
per rispondere ciascuna del comportamento del loro Presidente e dei Dirigenti in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.17 del 06.10.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
04 / P – Stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
A) calciatori
- Bottone Vincenzo,
- Antonelli Biagio,
per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S e dell’art. 40, c. 3, delle N.O.I.F., con richiesta di applicazione, nei confronti del solo Bottone, della recidiva di cui all’art. 21, c. 1, del C.G.S;
B) dirigenti
- Bui Doriano,
- Meacci Nario
rispettivamente Presidente e Dirigente della “Unione Polisportiva Poliziana”, per la violazione degli artt. 1, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, commi 3 e 3 bis (quest’ultimo solo per il Meacci);
- Socciarello Giorgio, esercente le mansioni di responsabile della squadra Allievi Provinciali della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 s.r.l., per:
a) violazione dell’art. 10, c. 1, del C.G.S.:
b) violazione dell’art. 1, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S. in relazione all’art. 2, c. 3, dello Statuto, all’ art. 91, c. 1, e all’art. 40, c. 3, delle N.O.I.F. ;
- Rossi Enrico, Presidente della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 s.r.l., per rispondere delle medesime violazioni contestate alla lettera b) relativa a Giorgio Socciarello:
C) Società:
- Unione Sportiva Poliziana A.S.D.,
- Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 s.r.l.,
per rispondere ciascuna del comportamento del loro Presidente e dei Dirigenti in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.
Il Settore Giovanile e Scolastico segnalava alla Procura Federale, in data 12 ottobre 2009, che dall’esame della richiesta di tesseramento, da parte dell’A.C. Arezzo, del calciatore Bottone Vincenzo era emerso che il precedente tesseramento, effettuato dalla U.P.Poliziana, Società oggi cedente, presentava evidenti elementi di irregolarità.
Compiuti i necessari accertamenti la Procura Federale, ritenendo accertata la fondatezza della segnalazione, ha disposto il deferimento di cui in epigrafe contestando altresì a Giorgio Socciariello, indicato da Demetrio Bottone quale Dirigente Osservatore della Società A.C. Sansovino, al calciatore Antonelli Biagio ed alla originaria Società di appartenenza di quest’ultimo, Montevarchi Calcio Aquila 1902, le violazioni indicate.
Effettuate le convocazioni nei modi rito il Presidente del Collegio dà atto che sono presenti i seguenti soggetti deferiti:
- Bottone Vincenzo, minore, rappresentato dal genitore Demetrio;
- Bui Doriano, in proprio ;
- Meacci Nario, in proprio;
- la Società U.P. Poliziana è rappresentata dal Sig, Nicola Leonardi, giusta delega depositata in data odierna.
Sono assenti, nonostante convocazione effettuata con le modalità richieste:
- Rossi Enrico;
- la Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 s.r.l.;
- Socciarello Giorgio.
La Procura Federale è rappresentata dall’ Avvocato Marco Stefanini, Sostituto.
Entro i termini previsti la Società U.P. Poliziana e tutti i suoi tesserati deferiti hanno depositato memoria a difesa.
Il Sig. Demetrio Bottone ha qui trasmesso copia della nota inviata alla Procura Federale in data 17 agosto 2011, con la quale, con considerazioni solo parzialmente comprensibili e per lo più estranee al contesto, nega ogni responsabilità da parte del figlio. Inoltre, dimostrando di non conoscere in quale ambito si svolge la questione, chiede di conoscere cosa debba “fare per essere lasciato in pace e non più perseguitato”.
Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti di parte Pol.va Poliziana (Bottone, Bui, Meacci), dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio:
- al calciatore Bottone Vincenzo, la squalifica per una giornata di gara sulla sanzione base di giornate due;
- a Bui Doriano, Presidente della Società Poliziana all’epoca dei fatti, la inibizione di mesi due sulla sanzione base di mesi tre;
- a Meacci Nario, Dirigente della medesima Società, la inibizione di mesi tre sulla base della richiesta di mesi quattro;
- alla Società Unione Polisportiva Poliziana, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 300,00 (trecento) sulla sanzione base di € 400,00.
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, non ritiene di poter accogliere il patteggiamento così come prospettato, per cui si passa a discussione.
Questi i fatti che la Procura Federale ha posto a fondamento di quanto contestato ai soggetti sopraindicati.
Nel settembre dell’anno 2008 la A.C.Sansovino richiedeva il tesseramento del calciatore Bottone Vincenzo, nato il 9.01.1995, richiesta che il Comitato Provinciale di Arezzo respingeva in applicazione del disposto dell’art. 40/3 delle N.O.I.F..
Tale provvedimento veniva impugnato dalla Società la quale contestava il rifiuto al tesseramento, rinnovandone quindi la richiesta.
La Commissione Tesseramenti presso la F.I.G.C., con provvedimento definitivo, respingeva il gravame il giorno 11.12.2008, data fino alla quale il ragazzo ha comunque giocato nella squadra del Sansovino, secondo quanto dichiarato dal genitore Demetrio, esercente la potestà.
Nell’indicare i motivi del rigetto la Commissione Tesseramenti, dopo aver premesso che il gravame era inammissibile per mancata costituzione del contraddittorio con il calciatore, specificava che in ogni caso l’istanza non sarebbe stata suscettibile di accoglimento stante l’età del ragazzo, minore di anni 14.
In data 12.01.2009 la Società Unione Polisportiva Poliziana A.S.D., tramite il Dirigente responsabile Nario Meacci, tesserava detto calciatore per la stagione in corso a quel momento (2008/2009), trasmettendo all’Ufficio Tesseramento il cartellino sottoscritto sia dal giovane calciatore sia dal genitore Demetrio.
Il calciatore veniva in data 16.09.2009 (stagione 2009/2010) tesserato dall’A.C. Calcio Arezzo, nel pieno rispetto della regolare procedura, in base a provvedimento del Presidente Federale, concesso in deroga.
In sede di audizione degli interessati il Collaboratore della Procura aveva modo di rilevare che in occasione del tesseramento del calciatore Bottone per la Soc. Sansovino (stagione 2008/2009) una posizione preminente era rivestita dal Sig. Giorgio Socciarello, per cui ha ritenuto opportuno approfondire l’esame della posizione dello stesso accertando che egli era responsabile della squadra Allievi Provinciali della Società Montevarchi.
Assumeva, quindi, che, con riferimento al calciatore Antonelli Biagio, tesserato per quella squadra nel periodo 26.06.2009 / 31.12.2009, (a cavallo quindi delle stagioni 2008/2009, per quattro giorni, e 2009/2010), non erano state poste in essere le disposizioni previste dagli artt. 40, commi 3 e 3 bis, nonché 91, c. 1, delle N.O.I.F., concernenti il trattamento, sotto l’aspetto logistico formativo, dei calciatori minori di età.
Nel corso delle indagini è emerso che il Socciarello, definito dai più come “persona che opera nel mondo del calcio” (dichiarazione “de relato” di Amato Peppe e “diretta” di Bui), si è qualificato a Bottone come Dirigente Osservatore della Società Sansovino.
La stessa persona è stata indicata, nel marzo 2010, come Dirigente della Società Montevarchi Calcio, sia dal Dirigente Meacci (U.P. Poliziana) che dal calciatore Biagio Antonelli, tesserato per il Montevarchi.
Da parte sua il Socciarello ha dichiarato di non rivestire alcun ruolo nell’ambito della Società Sansovino.
Da quanto così accertato è derivato il deferimento in esame.
Si deve precisare inoltre che la Procura ha altresì contestato, nel provvedimento notificato sia al calciatore Vincenzo Bottone che al Sig. Giorgio Socciarello, la recidiva di cui all’art. 21, c. 1, del C.G.S..
Così indicati i fatti il Presidente del Collegio invita l’Avvocato Stefanini ad esporre le conclusioni della Procura.
Il Sostituto Procuratore, Avvocato Marco Stefanini, con ampia e dettagliata esposizione, dopo aver precisato che il deferimento si compone di due parti, l’una riferita al calciatore Bottone e l’altra al calciatore Antonelli, dalle quali derivano a cascata le posizioni degli altri soggetti deferiti, contesta il parere espresso dalla Segreteria Generale della F.I.G.C., enunciato nella memoria e riferito alla interpretazione dell’art. 40, c. 3 delle N.O.I.F., ritenendo che esso non abbia alcuna rilevanza perché non proviene né da pronunce giurisprudenziali né da dottrina.
Afferma pertanto la piena responsabilità dei deferiti.
Un discorso a sé merita la posizione del Socciarello, ricorda che lo stesso è stato già oggetto di provvedimento disciplinare, per fatti analoghi a quelli oggi contestati.
Gli addebiti che vengono mossi al Socciarello sono costituiti dall’aver effettuato, pur essendo responsabile dell’attività giovanile (Allievi Provinciali) per conto della Società Montevarchi, una vera e propria opera di intermediazione in occasione del tesseramento del Bottone per la Società Poliziana. Inoltre, dopo il tesseramento per il Montevarchi del calciatore Biagio Antonelli (era presente alla firma del cartellino), di essersi disinteressato delle condizioni in cui il calciatore ha vissuto nel periodo in cui è stato ospite di un albergo di Chianciano.
Richiama le contraddizioni in cui il Socciarello è incorso nelle dichiarazioni rese al Collaboratore della Procura Federale circa la sua posizione di tesseramento nei confronti delle Società Sansovino e Montevarchi.
L’Avvocato Stefanini, infine, contesta alla Società Montevarchi l’assoluto disinteresse dimostrato dalla Società, in primis dal Presidente, nei confronti del calciatore Antonelli con riferimento alle sue condizioni di vita.
A sostegno della contestazione riporta integralmente le dichiarazioni rese dall’Antonelli al Collaboratore della Procura in sede di audizione
Rileva la assenza, prevista dalla normativa, di un tutor per cui riafferma il comportamento omissivo della Società Montevarchi, con conseguente violazione dell’art. 91 delle N.O.I.F..
Conclude chiedendo la irrogazione delle seguenti sanzioni.
- U.S Poliziana euro 400,00 di ammenda;
- Bottone Vincenzo due giornate di squalifica;
- Bui Doriano mesi tre di inibizione;
- Meacci Mario mesi quattro di inibizione;
- Socciariello Giorgio anni uno di inibizione;
- Antonelli Biagio due giornate di squalifica;
- Rossi Enrico, all’epoca Presidente della Società Montevarchi, mesi sei di inibizione;
- Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 s.r.l., ammenda di € 400,00.
Prende la parola il sig. Nicola Leonardi il quale, a nome dei soggetti deferiti presenti, si riporta alla memoria depositata.
In sede di Camera di consiglio la C.D. ritiene necessario effettuare due considerazioni preliminari.
La prima riguarda l’interpretazione dell’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F. sulla quale questo Collegio si è già pronunciato come da delibera pubblicata sul C.U. n. 24/2008, divenuta definitiva per mancata impugnazione.
La seconda ha per oggetto l’esame del contenuto e della portata dello stesso art. 40, comma 3, nella stesura vigente all’epoca dei fatti, in riferimento a quanto ha costituito oggetto dell’intervento del rappresentante della Procura Federale.
Recita la norma in esame:
“ I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbia sede nella regione in cui risiedono con la famiglia, oppure che abbia sede in una provincia anche di altra regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in favore delle Società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo di
istruzione.
Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione e la frequenza scolastica e del parere del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
Detto articolo si compone quindi di due parti ben distinte, una di carattere generale che riguarda tutti i calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età, per i quali è stabilito che il loro tesseramento è consentito esclusivamente a favore di società che risiedano nell’ambito regionale o in una provincia, anche di regione diversa, purché questa sia confinante con quella di residenza.
L’altra, derogante da tale principio generale, è riferita ai giovani di età maggiore ai quattordici anni, ma minore di sedici, ancora soggetti alla scuola dell’obbligo.
Per la concessione di tale deroga da parte del Presidente Federale, nella cui competenza specifica essa rientra, è necessario che:
- venga osservato il termine entro il quale presentare la richiesta (15 novembre di ogni anno);
- siano allegati a detta richiesta: il certificato di stato di famiglia, la necessaria certificazione scolastica, nonché il parere del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
E’ opportuno pertanto porre l’attenzione sulla diversa documentazione che la norma richiede nei due casi:
- nel primo viene richiesta esclusivamente la dimostrazione della residenza della famiglia del calciatore al fine di verificare la compatibilità con la sede della società;
- nel secondo caso la documentazione deve essere volta a dimostrare che, pur nella lontananza dal nucleo familiare, permangono le condizioni per assicurare al giovane, che deve essere di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, l’assolvimento degli obblighi scolastici .
Il deferimento operato dalla Procura si fonda evidentemente sulla interpretazione del concetto di famiglia, che, sulla base di un parere reso dall’Ufficio Giuridico della FIGC in data 20.10.1997, ritiene debba riferirsi allo stretto nucleo familiare costituito, nella accezione comune, dal marito, dalla moglie e dai figli.
A parere della Commissione il concetto di famiglia ha subito una evoluzione nel corso del tempo e sempre più spesso, per svariate esigenze, i coniugi hanno necessità di stabilire la propria residenza in località diverse senza che ciò rilevi sulla integrità familiare, tant’é che, a fronte di situazioni particolari, si sono rese necessarie nel tempo interpretazioni della norma che, senza discostarsi dalle finalità che la stessa intende ottenere, rendano attuale la sua applicazione.
Ciò è dimostrato dal fatto che la Segreteria Generale della F.I.G.C., su specifica richiesta di chiarimenti posta dal C.R.T. tramite la L.N.D., ha tra l’altro precisato (nota del 28 luglio 2008) che la documentazione anagrafica, deve essere costituita dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune in cui è residente il minore e detto certificato deve riportare il “ nominativo di almeno uno dei due genitori” salvaguardando, in tal modo, il caso in cui per necessità di lavoro, o qualsiasi altro motivo, i due genitori abbiano diversa residenza.
Il mutamento, avvenuto negli anni, del concetto di nucleo familiare o famiglia, rispetto alla originaria emanazione delle NOIF, inducono la Commissione a ritenere che la interpretazione corrente che deve darsi alla norma, sia proprio quella prospettata dalla Segreteria Generale della F.I.G.C..
Il concetto di famiglia, o di nucleo familiare, si è infatti evoluto dal 1997 anno, in cui l’Ufficio Giuridico della FIGC lo ha definito come costituito, nell’“accezione comune”, dal marito, dalla moglie e dai figli, ciò proprio perché è mutata tale accezione.
Si ritiene dover precisare ancora che la nota sopra riportata (28 luglio 2008) stabilisce “…principi di carattere generale” per cui è ad essa che gli uffici federali dipendenti e, soprattutto i tesserati, debbono uniformarsi.
Ritiene la Commissione di dover ancora rilevare come in sostanza risulta impossibile codificare i molteplici casi reali che si possono verificare nella applicazione concreta della norma per cui occorre fare riferimento al principio di carattere generale, assicurando al minore la presenza nel nucleo familiare di almeno un genitore. Peraltro la norma originale richiede unicamente la sussistenza del requisito della residenza del minore con la famiglia, senza altro specificare.
Fatta questa opportuna premessa di carattere assolutamente generale, la C.D. in riferimento al caso di specie, deve rilevare come a norma dell’articolo 40, comma 3, il tesseramento di Vincenzo Bottone sia stato richiesto con la produzione del certificato di residenza, rilasciato dal Comune di Chianciano in data 12 gennaio 2009, nel quale è compresa la madre (De Riso Gisella) e dalla attestazione del padre dalla quale risulta la sua impossibilità per motivi di lavoro di trasferirsi da Maiori in altra località.
Il calciatore, quindi la Società, hanno adempiuto in tal modo a quanto la Segreteria Generale della F.I.G.C. ha indicato con la nota del luglio 2008 citata.
Sotto tale aspetto il tesseramento del calciatore è stato effettuato, dai richiedenti e dall’Ufficio Tesseramento competente, in maniera assolutamente corretta e regolare, essendo esso stato assunto sulla base di quel parere della Segreteria Generale della F.I.G.C. alla cui osservanza sono tenuti sia i tesserati sia, ovviamente, gli uffici preposti.
Ritiene ancora la Commissione che il tesseramento del Bottone non risulta emesso in violazione all’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F. oltre che per il motivo di carattere generale fin qui esposto, anche il motivo specifico emerso in sede di esame delle singole posizioni dei soggetti deferiti che di seguito si indica.
Bottone Vincenzo.
La sua posizione emerge in maniera assolutamente precisa dall’esame della documentazione qui allegata nonché dai dati emersi con il deferimento 1125/2010, definito con delibera di questa C.D. pubblicata con il C.U. n. 28/2010.
In tale ultima circostanza venne appurato che il calciatore Bottone richiese, unitamente alla Società Sansovino, il tesseramento per la stagione 2008/2009. allegando una certa documentazione.
Detta richiesta venne respinta dalla Delegazione Provinciale di Arezzo la quale, riferendosi al disposto di cui all’art. 40. comma 3, così motivava: “ Non avendo compiuto anagraficamente il 16° anno di età ed avendo residenza fuori Regione Toscana non può essere tesserato. Si ricorda che tutto il nucleo familiare deve risiedere nella Regione Toscana”.
In data 12 dicembre dell’anno 2008 la Commissione Tesseramenti respinse a sua volta, e in modo definitivo, il reclamo proposto in merito dalla Società Sansovino.
In data 12 gennaio 2009 (stagione 2008/2009) il calciatore richiese, un nuovo tesseramento, questa volta tramite l’Unione Polisportiva Poliziana, Società appartenente alla Delegazione Provinciale di Siena.
Successivamente, in data 16.09.2009 (stagione 2009/2010), con provvedimento in deroga del Presidente Federale, il calciatore è stato tesserato dall’A.C. Arezzo s.p.a. mentre, per l’attuale stagione, risulta tesserato per il Cortona Camicia, militante in prima categoria.
Concluso l’esame dello stato di tesseramento del calciatore Bottone, la C.D. entra nel merito della questione rilevando quanto segue.
L’incarico conferito dal Procuratore Federale al Sostituto è testualmente il seguente:
“Tesseramento del calciatore Bottone Vincenzo in violazione dell’art. 40, comma 3, N.O.I.F. per non aver trasferito nella regione della squadra di appartenenza, la U. P. Poliziana, l’intero nucleo familiare”. (nota 2396 del 6.11.2009)
L’esame della documentazione allegata al fascicolo del deferimento, più che quello della relazione, induce questo giudice a ritenere che il deferimento scaturisce dall’aver la Procura Federale acquisito, tramite la Lega Italiana Calcio Professionistico, un certificato di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di Maiori (Sa) dal quale risulta che in data 16.07.2009 il nucleo familiare del calciatore Vincenzo Bottone risiedeva in quel Comune ed era composto, oltre che dal calciatore, dal padre Demetrio, dalla madre e dalla sorella.
Tale documento è stato, evidentemente, ritenuto sufficiente dalla Procura Federale per predisporre il deferimento che la C.D.T.T. ritiene totalmente infondato.
L’Ufficio Inquirente infatti, a parere del Collegio, non tiene in alcun conto il fatto che il tesseramento dei giovani calciatori ha solo validità annuale, per cui il rapporto che legava il calciatore alla squadra della Società Pol. Poliziana è cessato alla fine della stagione sportiva 2008/2009, ovvero il 30 giugno 2009.
In tale data il calciatore è stato svincolato e quindi libero di tesserarsi per qualsiasi società con l’osservanza, è ovvio, delle norme previste per il tesseramento.
Per effetto di ciò, tutto quanto accaduto dopo la data del 30 giugno 2009 non può in alcun modo riguardare i rapporti tra Bottone e la Pol. Poliziana se non in presenza di un eventuale nuovo tesseramento annuale intercorso tra loro, circostanza che non emerge in alcun modo dagli atti.
In tale situazione è da ritenere che il calciatore, a fine stagione, abbia ritenuto di rientrare nella città di origine, ritrasferendovi la propria residenza con la conseguenza che la Procura Federale avrebbe avuto ragione a disporre il deferimento solo dimostrando “per tabulas” che anche per la stagione 2009/2010 il calciatore risultava tesserato per la Unione Polisportiva Poliziana.
Si precisa a questo proposito che il giovane Vincenzo Bottone è stato tesserato, in data 16.09.2009, dall’A.C. Arezzo, Società appartenente alla Lega Pro e quindi con variazione di tesseramento, con provvedimento in deroga concesso dal Presidente Federale, il che presuppone l’esistenza a quella data di documentazione regolare.
Manca quindi ogni presupposto che possa consentire al giudicante di affermare una sia pur minima colpevolezza da parte dei deferiti Bottone, Bui e Meacci e, quindi, della Società Unione Polisportiva Poliziana A.S.D. in ordine alla violazione contestata, per cui il deferimento ad essi relativo viene respinto.
In chiusura del capitolo concernente il Bottone, la C.D., in ordine alla memoria presentata, non può esimersi dal ricordare al calciatore Bottone, e a chi ne esercita la potestà, l’obbligo, acquisito con il tesseramento, di conoscere le norme federali. Smentisce, nel contempo, la Giudicante le esternazioni riportate sulla nota qui pervenuta, la quale, oltre a porre considerazioni del tutto estranee ai fatti contestati, lamenta una generica mancata ricezione, da parte del calciatore, degli atti che lo riguardano.
Tali doglianze non rispondono al vero risultando, sulla base delle ricevute delle raccomandate in possesso della Segreteria di questa Commissione, che il Bottone è stato tempestivamente convocato in tutte le varie fasi del procedimento a suo tempo definito avendo piena conoscenza dell’esito dello stesso, sia perchè il provvedimento conclusivo è stato riportato sul C.U. del C.R.T., sia in base a dichiarazione di avvenuta ricezione del C.U. sottoscritta dal Demetrio Bottone in data 22.10.2010.
Se il Bottone si riferisce invece al procedimento in corso, la “memoria” oggi pervenuta testimonia dell’avvenuta ricezione dell’atto di deferimento nonché di quello di convocazione.
Antonelli Biagio,
Al calciatore viene genericamente contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, con riferimento all’art. 10, comma 2, del C.G.S. ed all’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., senza che la violazione venga esplicitata.
Non si comprende quindi cosa possa essere addebitato al calciatore avendo per di più la C.D.T.T. rilevato, dagli atti istruttori allegati al fascicolo, che il calciatore, nato il giorno 8 maggio 1993, è stato tesserato in data 26 giugno 2009 allorché aveva compiuto il sedicesimo anno da 49 giorni, per cui non può essere applicato nei suoi confronti il disposto dell’art. 40, comma 3, il cui incipit, si ricorda, è il seguente:
3. “ I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto per…….”
Consegue il proscioglimento del calciatore da ogni addebito.
Rossi Enrico.
Nella sua qualità di Presidente della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902, s.r.l.,
gli viene addebitato di aver richiesto il tesseramento del calciatore Antonelli Biagio, infrasedicenne, in assenza dei requisiti dall’art. 40, c. 3, delle N.O.I.F. e gli viene altresì contestato di essere venuto meno ai doveri imposti dalla normativa in tema di trattamento di calciatori minori con particolare riferimento alla formazione educativa e scolastica del calciatore Biagio Antonelli.
La prima contestazione è infondata come rilevato poco sopra nei confronti del calciatore avendo questi compiuto, al momento del tesseramento, il 16° anno di età, per cui non è in nessun caso applicabile al Presidente l’imputazione della violazione,agli effetti del tesseramento, del terzo comma dell’art. 40 in questione.
Il secondo addebito è invece fondato e pertinente, stante che il calciatore in sede di audizione ha, con termini tanto semplici quanto efficaci, indicato la vita che conduceva giornalmente : dalla descrizione appare evidente la mancanza di ogni controllo e di assistenza.
In sede di audizione l’Antonelli ha dichiarato di non essere stato, durante il suo soggiorno in albergo a Chianciano (circa 15 giorni), mai controllato da alcun rappresentante della Società ed inoltre che egli tutti i giorni di allenamento impiegava circa un’ora per raggiungere il campo di gioco ed altrettanto per rientrare in albergo, senza che la Società provvedesse in merito.
Viene inoltre dimostrata la totale assenza di ogni interessamento in ordine alla formazione educativa e scolastica del calciatore, come risulta evidente ancora dalle dichiarazioni rese in proposito dall’Antonelli con le quali questi, oltre ad indicare uno standard di vita che di per sé stesso esclude ogni possibilità di studio, ha dichiarato espressamente : “A scuola non mi sono neanche iscritto ad alcun istituto del posto”.
Osserva a tal fine la Commissione che caratteristica sostanziale della norma violata è quella che nel caso in cui un minore si tesseri al di fuori della propria regione, la società per la quale egli viene tesserato ha il dovere normativo, morale e disciplinare, di vigilare, oltre che sulle condizioni di vita, sulla sua educazione civile e scolastica.
Si ricorda a tal proposito che tale diritto, fondamentale ed insopprimibile, è sancito dalla Carta dei Diritti dei ragazzi nello sport, ai cui principi si attiene, doverosamente, l’attività giovanile della F.I.G.C..
Al calciatore minore debbono essere garantite tutte le tutele previste, sia dall’ordinamento statuale che da quello sportivo, come chiaramente indica il disposto della norma in esame
Art. 40/3 : I Presidenti delle Società rivestono il ruolo di garanti dell’osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.
La violazione di tale norma determina l’applicazione del comma 2 dell’art. 91 delle N.O.I.F., con conseguente applicazione del disposto dell’art. 1, c. 1, del C.G.S..
Socciarello Giorgio.
Gli vengono contestati due distinti tipi di violazione :
1-) art. 10, comma 1, C.G.S.
Dalle dichiarazioni unanimi del calciatore Bottone e del genitore esercente la potestà, emerge la parte preminente e determinante che il Socciarello ha avuto nel tesseramento, per la stagione agonistica 2009/2010, del calciatore per la Società Unione Polisportiva Poliziana, per cui è fondata la prima delle contestazioni rivoltegli.
Infatti egli ha messo in opera il tesseramento del calciatore Vincenzo Bottone, a favore della Società U.P. Poliziana, mentre era responsabile dell’attività della squadra Allievi Provinciale della Società Montevarchi A.C. 1902, come risulta dalle dichiarazioni rese al Collaboratore della Procura Federale da Meacci e, ancor più, da Biagio Antonelli, calciatore facente parte della squadra di cui il Socciarello era, all’epoca, per l’appunto, responsabile.
Rileva la C.D.T. a tal proposito che Socciarello è stato indicato come soggetto “che opera nel mondo del calcio”(Bui); “già dirigente della Soc. Sansovino, ora presso la Società Montevarchi” (Meacci); “Dirigente responsabile della squadra Allievi Provinciali della Montevarchi” (Antonelli Biagio)
Dal canto suo l’interessato afferma di non avere avuto alcun ruolo nella Società Sansovino mentre riconosce, implicitamente, di essere il responsabile della squadra Allievi del Montevarchi.
Medesima dichiarazione aveva reso nell’ambito del precedente dibattimento, con riferimento alla società Sansovino, venendone smentito in sede deliberante.
Detto comportamento comporta la violazione del primo comma dell’art. 10, c. 1, del C.G.S..
In riferimento alla medesima violazione, commessa nel corso della stagione 2008/2009, si precisa che il deferito è stato sanzionato, con provvedimento definitivo pubblicato sul C.U. n. 28/2010, con l’inibizione per tre anni.
2-) artt. 1, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S., con riferimento all’art. 2, c. 3, dello Statuto nonché agli artt. 40,c. 3, e 91, c. 1, delle N.O.I.F.
Con riferimento al comportamento tenuto successivamente al tesseramento del calciatore Antonelli Biagio, risulta provata la contestazione eccepita nei suoi confronti relativa alla mancata vigilanza in ordine alla vita che il minore conduce dovendogli essere assicurato quanto previsto dalla Carta dei Diritti dei ragazzi dello Sport che costituisce parte integrante della normativa federale.
La Società Montevarchi Calcio Aquila 1902, s.r.l. è chiamata, in conseguenza delle violazioni ascritte al Presidente Rossi ed al Socciarello a rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..
P.Q.M.
la C.D.T.T. infligge le seguenti sanzioni.
- a Antonelli Biagio, la squalifica per due giornate;
- al Presidente della Società Montevarchi Aquila 1902, Rossi Enrico, l’inibizione per mesi 6 (sei);
- alla Società Montevarchi Aquila 1902, l’ammenda di € 500,00(cinquecento);
- a Socciarello Giorgio, la inibizione per anni 1 (uno) da scontarsi dopo l’ultimazione della sanzione attualmente in corso.
Proscioglie da ogni addebito il calciatore Bottone Vincenzo, il Dirigente Meacci Nario, il Presidente Bui Doriano e, conseguentemente, la Società Unione Sportiva Poliziana.
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Comunicato Ufficiale N.17 del 06.10.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
04 / P – Stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
A) calciatori
– Bottone Vincenzo,
– Antonelli Biagio,
per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S e dell’art. 40, c. 3, delle N.O.I.F., con richiesta di applicazione, nei confronti del solo Bottone, della recidiva di cui all’art. 21, c. 1, del C.G.S;
B) dirigenti
– Bui Doriano,
– Meacci Nario
rispettivamente Presidente e Dirigente della “Unione Polisportiva Poliziana”, per la violazione degli artt. 1, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, commi 3 e 3 bis (quest’ultimo solo per il Meacci);
– Socciarello Giorgio, esercente le mansioni di responsabile della squadra Allievi Provinciali della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 s.r.l., per:
a) violazione dell’art. 10, c. 1, del C.G.S.:
b) violazione dell’art. 1, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S. in relazione all’art. 2, c. 3, dello Statuto, all’ art. 91, c. 1, e all’art. 40, c. 3, delle N.O.I.F. ;
– Rossi Enrico, Presidente della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 s.r.l., per rispondere delle medesime violazioni contestate alla lettera b) relativa a Giorgio Socciarello:
C) Società:
– Unione Sportiva Poliziana A.S.D.,
– Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 s.r.l.,
per rispondere ciascuna del comportamento del loro Presidente e dei Dirigenti in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S."