COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.21 del 20.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 06 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati: – Cirelli Fabio, Dirigente; – Baldi Francesco, Dirigente; per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in conseguenza del comportamento dagli stessi tenuto in occasione della gara Castiglionese / Rassina del 13.03.2011; – della Società di appartenenza dei suddetti tesserati, la Castiglionese A.S.D. U.S., cui viene addebitata la responsabilità ex art. 4, comma 2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.21 del 20.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 06 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati: - Cirelli Fabio, Dirigente; - Baldi Francesco, Dirigente; per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in conseguenza del comportamento dagli stessi tenuto in occasione della gara Castiglionese / Rassina del 13.03.2011; - della Società di appartenenza dei suddetti tesserati, la Castiglionese A.S.D. U.S., cui viene addebitata la responsabilità ex art. 4, comma 2, del C.G.S.. In data 14/03/2011 la Società A.S.D. Rassina segnalava alcuni episodi di violenza accaduti durante lo svolgimento della gara indicata in epigrafe ed aventi quali protagonisti, con diversa connotazione, i Dirigenti Cirelli e Baldi. Gli episodi non sono stati oggetto di cognizione da parte del G.S. perché non emergenti dal rapporto di gara. La Procura Federale, a seguito delle indagini eseguite, ha disposto il deferimento in esame contestando al Cirelli di aver offeso, nel corso della gara, i tifosi ospiti per poi, al termine, recarsi in tribuna ove si trovava la tifoseria ospite al fine di aggredirne qualcuno, tanto da giungere - secondo alcuni presenti - a colpire al volto un minorenne. Al Baldi viene invece contestato di avere incitato i tifosi della propria squadra ad aggredire quelli della fazione opposta. Effettuate le convocazioni nei modi di rito il Presidente del Collegio dà atto che tutti i deferiti sono rappresentati dall’Avvocato Dario Viciani del Foro di Arezzo, giuste deleghe oggi depositate. Rappresenta la Procura Federale l’Avvocato Roberto Lombardi, Sostituto Procuratore, il quale, invitato ad esporre la posizione della Procura, chiede il riaffermarsi del deferimento stante le risultanze istruttorie. Conclude chiedendo che siano inflitte le seguenti sanzioni; - a Baldi Francesco inibizione fino al 31/05/2012; - a Cirelli Fabio inibizione fino al 31/05/2012; - alla Soc. Castiglionese ammenda pari a 1.500,00 Euro. L’avvocato Viciani, in rappresentanza dei soggetti deferiti, deposita, con il consenso della Procura, una foto dell’impianto sportivo e la copia degli organigramma della società per le stagioni 2010/2011 e 2011/2012. Chiede il proscioglimento per Baldi Francesco ponendo l’attenzione sul fatto che nessuno ha riconosciuto in lui la persona che “aizzava” la tifoseria e comunque altri hanno identificato la persona con il custode dell’impianto, Baldi Marcello, padre del dirigente. Ritiene che non possa in ogni caso addebitarsi alcunché al Baldi Francesco il quale è giunto sul posto mentre la rissa si stava già svolgendo. Peraltro il Dirigente è già stato sanzionato per gli altri comportamenti tenuti nel corso della stessa gara. Analogamente chiede il proscioglimento per Fabio Cirelli il cui comportamento risulta riferito solo “de relato”. In ordine all’episodio del minore, premettendo che esso non è stato indicato né dal DG né dal Commissario di campo, precisa che non viene indicato il nome del minorenne, non esiste alcuna denuncia in proposito e il fatto risulta segnalato unicamente da una signora che non è stata, peraltro, assunta a teste. Precisa ancora che, data la conformazione del campo, non era possibile che il Cirelli si recasse nell’immediato in tribuna. In ogni caso rileva che la rissa è avvenuta fra le opposte tifoserie e non è comprovato che sia stata innescata dal comportamento del Cirelli. L’avvocato Lombardi, insistendo nella richiesta di accoglimento del deferimento, rileva che dalle dichiarazioni rese dal Baldi Francesco in sede istruttoria non emerge la presenza del Baldi Marcello, custode dell’impianto, al momento dello svolgersi dei fatti. L’esame degli atti istruttori non consente alla Commissione di accogliere integralmente il deferimento. Infatti, dal censimento della società, i Baldi che rivestono qualifiche nell’ambito societario sono: Baldi Francesco e Baldi Moreno, in qualità di dirigenti, a cui deve aggiungersi il custode, Marcello Baldi. Nessuno dei testi assunti è riuscito a indicare con certezza chi di loro abbia dato luogo all’episodio contestato. Alcuni hanno indicato il custode e altri il dirigente presente in panchina. Esiste quindi un dubbio più che fondato che l’incolpato non sia proprio il Baldi Francesco: il dubbio non può che giovare all’incolpato. Per quanto riguarda il Cirelli non vi è negli atti istruttori l’assunzione di alcuna testimonianza in ordine all’aver egli colpito un minore, circostanza confermata dal Collaboratore della Procura Federale. L’episodio risulta riportato nella segnalazione indirizzata via face-book al Prefetto, al Presidente del C.R.T. ed alla squadra avversaria, da una Signora al seguito della squadra con i suoi due bambini. L’accurata descrizione dell’accaduto, quale risulta da detto atto, evidenzia il comportamento del tesserato dato che dall’intero contesto non risulta che ai fatti abbiano partecipato altri soggetti. Viceversa la presenza del Cirelli in tribuna è da lui stesso confermata, con la dichiarazione resa di essersi recato in tribuna dopo essersi cambiato negli spogliatoi. Tale dichiarazione risulta inattendibile in ordine ai tempi, i testimoni infatti concordano sul suo presentarsi in tribuna subito dopo la fine della gara. L’atteggiamento del Cirelli è stato assolutamente premeditato come dimostra la “promessa” fatta, nel corso della gara, ai tifosi di parte avversa, ovvero di intervenire nei loro confronti. Lo stesso Presidente del Rassina, pur descrivendo genericamente i fatti, afferma di aver visto più volte il Cirelli rivolgersi, era assistente di parte del D.G., verso la tifoseria ospite, pur non comprendendo il tenore delle frasi scambiate. Le violazioni contestate sono quindi accertate solo in modo parziale e come tali da sanzionare in maniera attenuata rispetto alle richieste della Procura Federale. P.Q.M. la C.D.T.T. infligge: - a Cirelli Fabio inibizione per mesi 3 (tre) e così fino al 14/01/2012; - alla Soc. Castiglionese, in conseguenza della responsabilità oggettiva di cui è chiamata a rispondere, ammenda pari a 500,00 (cinquecento) Euro. Proscioglie il Baldi Francesco stante la incertezza sulla attribuzione al deferito di quanto addebitatogli.
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