COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.21 del 20.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 09 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Tamagnini Nicola, calciatore tesserato per l’A.S.D. Acquacalda San Pietro a Vico, cui viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; – la Società A.S.D. Acquacalda San Pietro a Vico per la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4,.c. 2, del medesimo Codice. conseguente al comportamento del tesserato

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.21 del 20.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 09 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Tamagnini Nicola, calciatore tesserato per l’A.S.D. Acquacalda San Pietro a Vico, cui viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; - la Società A.S.D. Acquacalda San Pietro a Vico per la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4,.c. 2, del medesimo Codice. conseguente al comportamento del tesserato Effettuate le convocazioni nei modi di rito il Presidente del Collegio dà atto che sono presenti: - il calciatore Tamagnini, assistito dall’Avvocato Francesco Giampaoli del Foro di Lucca il quale ha prodotto tempestiva memoria con documenti.; - l’A.S.D. Acquacalda di San Pietro a Vico, rappresentata dal Presidente Bandettini Giampiero. L’Avvocato Roberto Lombardi, Sostituto, rappresenta la Procura Federale. In sede di esame del reclamo proposto dalla A.S.D. Polisportiva Coreglia (C.U. n. 52/2011) questa Commissione accertava che, nel corso della gara, il calciatore Nicola Tamagnini ha colpito, in due distinte occasioni, due calciatori della squadra avversaria provocando ad entrambi danni fisici. Poiché l’episodio non era stato segnalato nel rapporto gara dal D.G., intento in quel momento ad assumere un provvedimento disciplinare in altra parte del campo, la C.D. trasmetteva gli atti alla Procura Federale al fine di accertare l’accaduto. L’Ufficio, acquisite le dichiarazioni del D.G., del Tamagnini, dei due calciatori da questi colpiti, dei Presidenti delle due Società nonché di altro calciatore della Società Coreglia, ha disposto il deferimento. Questo lo svolgimento dei fatti. Nel corso della gara Acquacalda S.Pietro a Vico / Pian di Coreglia, disputata in data 16.01.2011 per il campionato di II categoria, il calciatore Nicola Tamagnini, tesserato per la Società Acquacalda San Pietro a Vico, colpiva, in momenti successivi e con modalità diverse, gli avversari Di Lorenzo e Lorenzetti causando ad entrambi fuoriuscita di sangue e, al Di Lorenzo, danni all’arcata dentaria. A quest’ultimo veniva rilasciato referto ospedaliero con prognosi di giorni sette s.c.. La questione tra i due si è risolta, come da copia di atto di transazione depositato, con un risarcimento del danno, concordato al fine di evitare la querela. Contrariamente a ciò il Lorenzetti ha denunciato il fatto all’A.G., denuncia per la quale non risulta, dall’esame degli atti qui pervenuti, che sia stata richiesta la prescritta autorizzazione (art. 30 dello Statuto Federale). Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio. - al calciatore Tamagnini Nicola la squalifica di mesi tre sulla sanzione base di mesi quattro; - alla Società A.S.D. Acquacalda San Pietro a Vico, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 500,00(cinquecento) sulla sanzione base determinata in € 900,00 (novecento). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione delle seguenti sanzioni: - al calciatore Tamagnini Nicola la squalifica per 3 (tre) giornate di gara; - alla Società A.S.D. Acquacalda San Pietro a Vico, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento); DISPONE la chiusura del dibattimento.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it