COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.21 del 20.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 10 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dall’A.S.D. Gallianese avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Bartoli Cosimo fino al 23.10.2011. C.U. N° 14 del 22.09.2011

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.21 del 20.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 10 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dall’A.S.D. Gallianese avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Bartoli Cosimo fino al 23.10.2011. C.U. N° 14 del 22.09.2011 Il G.S. squalificava fino al 23 ottobre 2011 il calciatore Bartoli Cosimo, in quanto afferrava per il collo un calciatore avversario, poi offendeva il D.G. Con il reclamo proposto, la società fornisce la propria versione dei fatti. Asserisce che il gesto di mettere le mani al collo – circostanza confermata dalla reclamante – non deve annoverarsi fragli atti violenti, poichè l’incolpato, che fino a quel momento era seduto in panchina, sarebbe intervenuto per sedare gli animi di alcuni calciatori, in un momento di forte tensione. Nega, quindi, le offese al D.G.., e conclude con una richiesta di “clemenza” per il calciatore. Nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, il D.G. in buona sostanza conferma la dinamica dei fatti, evidenziando come siano stati i compagni del Bartoli, a separare quest’ultimo dall’avversario, e non viceversa. Sulle offese, ancorchè il supplemento non sia di aiuto – si ribadisce come i Direttori di Gara debbano riferire oggettivamente quanto percepiscono, senza esprimere pareri o giudizi – il rapporto di gara appare esaustivo, riportando l’esatta frase proferita. Sull’entità della sanzione, questa appare equa e ben calibrata con quanto ascritto. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, disponendo l'incameramento della relativa tassa.
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