COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.23 del 27.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 13 stagione sportiva 2011/2012 Gara Batirose – Fonteblanda (2-1) del 25/09/2011. Campionato di I categoria. In C.U. n.16 del 29/09/2011 C.R.T.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.23 del 27.10.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
13 stagione sportiva 2011/2012 Gara Batirose – Fonteblanda (2-1) del 25/09/2011. Campionato di I categoria. In C.U. n.16 del 29/09/2011 C.R.T.
Reclama la società Fonteblanda avverso la squalifica fino al 29/01/2012 del calciatore Falciani Lorenzo il quale “ correva verso il D.G. e mentre lo offendeva, lo spingeva con le mani al petto facendolo indietreggiare di circa 1 metro”
La reclamante non contesta le offese rivolte verso l’arbitro dal proprio calciatore, tuttavia esclude categoricamente la spinta rivolta a quest’ultimo.
Chiede il “ridimensionamento” della squalifica e l’audizione del calciatore oltre a quella di testimoni che si riserva di indicare a discrezione della C.D.
L’arbitro, nel supplemento, conferma l’episodio già descritto nel rapporto di gara.
La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali e la difesa del reclamante respinge il gravame.
in via preliminare il Collegio ribadisce, ancora una volta, l’inammissibilità dell’audizione di testimoni in relazione a procedimenti come quello in atti.
La C.D. rileva inoltre che la mancata indicazione di testimoni, qualora ammissibili, ed il lasciare alla discrezionalità dell’Organo giudicante la decisione in ordine alla prova, denota assoluta non conoscenza delle più elementari norme di diritto.
Il Collegio rileva infine che l’audizione del calciatore non è possibile in quanto lo stesso non risulta firmatario del gravame.
Nel merito si rileva come la versione dell’arbitro sia assolutamente precisa e puntuale sia nel primo rapporto che nel suo supplemento ed il valore di prova privilegiata di questi scritti fanno propendere per la conferma dei fatti così come narrati dal D.G.
La C.D. rileva infine come sia di alcun valore l’affermazione della reclamante in ordine ad una presunta lesione del diritto di difesa a riprova che la stessa non ha conoscenza delle norme che regolano la giustizia sportiva nell’ambito della F.I.G.C.
In punto di quantificazione della sanzione il Collegio ritiene la stessa congrua rispetto ai fatti contestati.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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