COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.23 del 27.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 12 – Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 11 del 28.09.2011) Reclamo della A.S.D. Olimpia Tavola avverso la sanzione della squalifica inflitta dal G.S. Prato al calciatore Biagioni Alessio fino al 30.10.2011 (5 giornate)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.23 del 27.10.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
12 - Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 11 del 28.09.2011)
Reclamo della A.S.D. Olimpia Tavola avverso la sanzione della squalifica inflitta dal G.S. Prato al calciatore Biagioni Alessio fino al 30.10.2011 (5 giornate)
Con reclamo sottoscritto e tempestivamente depositato in data 06.10.2011 la società dilettantistica A.S.D. Olimpia Tavola, nella persona del Presidente Matteo Giusti, ha impugnato il provvedimento sanzionatorio comminato dal G.S. Prato al proprio tesserato, sig. Biagioni Alessio, con il quale quest’ultimo è stato squalificato fino al 30.10.2011 (5 giornate) “per condotta gravemente violenta nei confronti di un giocatore avversario”.
Di seguito si riportano le argomentazioni poste dalla reclamante a sostegno della propria tesi difensiva.La società A.S.D. Olimpia Tavola ritiene doveroso proporre reclamo avverso la suddetta squalifica, descrivendo quella che a suo dire è stata la reale dinamica dei fatti.
In particolare, afferma che sin dai primi minuti di gioco tra il Biagioni Alessio ed il calciatore avversario Dell’Omodarme Giacomo si era verificata una tensione verbale; tensione verbale che sfociava in un tentativo di aggressione da parte del calciatore Dell’Omodarme della Pietà 2004 il quale, a gioco ormai lontano, partiva di corsa verso il Biagioni con l’evidente intenzione di aggredirlo.
Il Biagioni, avvertito dai suoi compagni in quanto l’avversario sopraggiungeva alle spalle, d’istinto alzava il gomito al fine di proteggersi impattando con violenza la bocca dell’avversario, provocandogli la fuoriuscita di sangue.
Ritiene, altresì, la reclamante che l’arbitro non abbia potuto vedere la suesposta dinamica dei fatti, in quanto impegnato a dirigere la gara che si stava sviluppando a oltre 40 mt. di distanza alle sue spalle.
Conclude il reclamo chiedendo il proscioglimento del Biagioni dall’incolpazione inerente la condotta violenta e una conseguente riduzione della sanzione in quanto condotta non animata da intenti di volontarietà.La Commissione, istruita la pratica ed acquisita la documentazione probatoria, si è riunita in camera di consiglio per la discussione, a seguito della quale rileva che:
- l’arbitro con il supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione ha confermato che “il calciatore Biagioni colpiva un avversario con una gomitata in bocca facendolo cadere per terra, procurandogli un‘abbondante fuoriuscita di sangue e la perdita di almeno un dente”.
Con successiva dichiarazione integrativa al contenuto del suddetto rapporto il D.g. ha inoltre precisato “di trovarsi a circa 30 mt dall’azione e di aver visto chiaramente il Biagioni tirare una gomitata all’avversario, che rimaneva a terra con fuoriuscita di sangue non indifferente”.
Le suddette affermazioni sgombrano il campo da qualsiasi dubbio sia in ordine alla condotta violenta tenuta dal Biagioni, sia in ordine all’intento psicologico, chiaramente intenzionale, che lo ha animato.Le suddette argomentazioni, unitamente alle gravi conseguenze lesive subite dal calciatore Dell’Omodarme Giacomo, come da diagnosi del Pronto Soccorso Del Presidio Ospedaliero di Prato “contusione arcata dentaria superiore con avulsione protesi 1° incisivo superiore sinistro e mobilizzazione 1° incisivo superiore destro”, inducono il Collegio a riconsiderare la condotta posta in essere dal Biagioni, riponendola nell’ambito delle “condotte di particolare violenza”; condotta violenta aggravata sia dal chiaro intento doloso, sia dalla gravità delle conseguenze subite dal calciatore avversario.Nessun pregio assumono le eccezioni, deduzioni e conclusioni in punto di fatto della reclamante, in quanto strumentali all’accoglimento del ricorso e volte ad acquisire, a tutela del tesserato Biagioni, l’accertamento di una dinamica fattuale completamente avulsa dalla realtà.
La riqualificazione della condotta tenuta dal Biagioni nei confronti dell’avversario - Dell’Omodarme Giacomo - e la valutazione delle circostanze aggravanti giustificano, pertanto, un intervento di riforma in peius della sanzione comminata dal Giudice Sportivo di Prato.
Sanzione che in ragione delle suesposte considerazioni viene ritenuta congrua in complessive 8(otto) giornate.
Il codice di giustizia sportiva, infatti, all’art. 19, comma 4, in tema di “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società”, stabilisce che: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
c)per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b);”.
P.Q.M.
la C.D.T.T.:
• rigetta il reclamo proposto dalla società A.S.D. Olimpia Tavola;
• in riforma del provvedimento impugnato, commina la sanzione della squalifica per 8 gare al calciatore Biagioni Alessio;
• dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
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