COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 28/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA AS PROMANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROMANO – PISTRINO DISPUTATA A PROMANO IL 09.10.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.36 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 12.10.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA PER 3 GARE AL CALCAITORE ANTONIUCCI CAMILLO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 28/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA AS PROMANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROMANO - PISTRINO DISPUTATA A PROMANO IL 09.10.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.36 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 12.10.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA PER 3 GARE AL CALCAITORE ANTONIUCCI CAMILLO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27 ottobre 2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva il reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione al loro tesserato. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti in possesso di questa Commissione si è potuto ricostruire il comportamento violento tenuto dal calciatore Antoniucci nei confronti di un avversario. A parere di questo Collegio non esistono margini per considerare la condotta del calciatore suddetto in modo diverso rispetto a quello emerso dagli atti ufficiali. Tutto ciò premesso, la squalifica inflitta dl G.S. appare equa e commisurata ai fatti commessi P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, confermando le decisioni adottate dal G.S. Dispone incamerarsi la tassa reclamo
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