COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 28/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD ATHALA FOLIGNO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ATHALA FOLIGNO – S.ERACLIO DISPUTATA A SPELLO IL 09.10.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.36 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 12.10.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE ANGELINI ANTONIO FINO AL 31.12.2012.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 28/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD ATHALA FOLIGNO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA ATHALA FOLIGNO – S.ERACLIO DISPUTATA A SPELLO IL 09.10.2011 -
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.36 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 12.10.2011 E CON LA QUALE VENIVA
INFLITTA L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE ANGELINI ANTONIO FINO AL 31.12.2012.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27 ottobre 2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva il reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione
della sanzione al loro tesserato.
Alla udienza era presente l’arbitro, assistito dal rappresentante AIA Alberto Tatangelo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha integralmente confermato quanto dal medesimo dichiarato nel
referto, ribadendo il comportamento offensivo posto in essere nei suoi confronti dal
dirigente Angelini nonché la spinta da costui infertagli.
La sanzione comminata dal G.S. appare congrua rispetto a tali fatti e come tale meritevole
di integrale conferma.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, confermando le decisioni adottate dal
G.S..
Dispone incamerarsi la tassa reclamo
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