COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 DEL 20/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL: • SIGNOR PARIS GIAMPIERO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CELANO, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. PATANE’ MAURIZIO, TECNICO ABILITATO, DI ESSERE INSERITO QUALE ALLENATORE NELLE DISTINTE DEGLI INCONTRI DEL 12.9.2010 E 26.9.2010, DISPUTATI DALLA A.S.D. PRO CELANO, NON IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA STESSA SOCIETÀ, PERFEZIONAMENTO AVVENUTO SOLAMENTE IL 22.10.2010, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. BRAGHINI EMILIO, TECNICO ABILITATO, DI ESSERE INSERITO QUALE ALLENATORE NELLE DISTINTE DEGLI INCONTRI DEL 9.1.2011, 30.1.2011 E 6.3.2011, DISPUTATI DALLA A.S.D. PRO CELANO, NON IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA STESSA SOCIETÀ; • SIG. COCOCCIA FABRIZIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING PESCINA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1 ED ART. 35, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO ED IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMI 1 E 4, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, ESSENDO A CONOSCENZA E, QUINDI, CONSENTENDO AL SIG. PATANE’ MAURIZIO, A PARTIRE DAL GENNAIO 2011, DI SVOLGERE ATTIVITÀ PER LA A.S.D. SPORTING PESCINA, SEBBENE LO STESSO FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO PER LA MEDESIMA STAGIONE SPORTIVA, CON LA CONSORELLA A.S.D. PRO CELANO 2006 E, QUINDI, NON AVESSE TITOLO PER SVOLGERLA, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. ZAURI FRANCO, TECNICO ABILITATO, DI ESSERE INSERITO QUALE ALLENATORE NELLE DISTINTE DEGLI INCONTRI DEL 19.9.2010, 10.10.2010, 14.11.2010, 5.12.2010 E 16.1.2011, DISPUTATI DALLA A.S.D. SPORTING PESCINA, NON IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA STESSA SOCIETÀ, PERFEZIONAMENTO AVVENUTO SOLAMENTE IL 24.1.2011; • SOCIETÀ A.S.D. PRO CELANO 2006 E A.S.D. SPORTING PESCINA LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE CONDOTTE ASCRIVIBILI AI PROPRI PRESIDENTI E TECNICI, RISPETTIVAMENTE PARIS GIAMPIERO E BRAGHINI EMILIO / COCOCCIA FABRIZIO E ZAURI FRANCO, NONCHÉ PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL TECNICO PATANE’ MAURIZIO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 DEL 20/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL: • SIGNOR PARIS GIAMPIERO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CELANO, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. PATANE’ MAURIZIO, TECNICO ABILITATO, DI ESSERE INSERITO QUALE ALLENATORE NELLE DISTINTE DEGLI INCONTRI DEL 12.9.2010 E 26.9.2010, DISPUTATI DALLA A.S.D. PRO CELANO, NON IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA STESSA SOCIETÀ, PERFEZIONAMENTO AVVENUTO SOLAMENTE IL 22.10.2010, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. BRAGHINI EMILIO, TECNICO ABILITATO, DI ESSERE INSERITO QUALE ALLENATORE NELLE DISTINTE DEGLI INCONTRI DEL 9.1.2011, 30.1.2011 E 6.3.2011, DISPUTATI DALLA A.S.D. PRO CELANO, NON IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA STESSA SOCIETÀ; • SIG. COCOCCIA FABRIZIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING PESCINA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1 ED ART. 35, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO ED IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMI 1 E 4, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, ESSENDO A CONOSCENZA E, QUINDI, CONSENTENDO AL SIG. PATANE’ MAURIZIO, A PARTIRE DAL GENNAIO 2011, DI SVOLGERE ATTIVITÀ PER LA A.S.D. SPORTING PESCINA, SEBBENE LO STESSO FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO PER LA MEDESIMA STAGIONE SPORTIVA, CON LA CONSORELLA A.S.D. PRO CELANO 2006 E, QUINDI, NON AVESSE TITOLO PER SVOLGERLA, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. ZAURI FRANCO, TECNICO ABILITATO, DI ESSERE INSERITO QUALE ALLENATORE NELLE DISTINTE DEGLI INCONTRI DEL 19.9.2010, 10.10.2010, 14.11.2010, 5.12.2010 E 16.1.2011, DISPUTATI DALLA A.S.D. SPORTING PESCINA, NON IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA STESSA SOCIETÀ, PERFEZIONAMENTO AVVENUTO SOLAMENTE IL 24.1.2011; • SOCIETÀ A.S.D. PRO CELANO 2006 E A.S.D. SPORTING PESCINA LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE CONDOTTE ASCRIVIBILI AI PROPRI PRESIDENTI E TECNICI, RISPETTIVAMENTE PARIS GIAMPIERO E BRAGHINI EMILIO / COCOCCIA FABRIZIO E ZAURI FRANCO, NONCHÉ PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL TECNICO PATANE’ MAURIZIO. Con nota del 7.8.11, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C., ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con racc. A.R. del 7.9.11, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II , C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 17.10.2011, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza è comparso per la Procura Federale l’Avv. Massimiliano Di Francesco, mentre per i soggetti deferiti nessuno compariva senza fare pervenire neppure deduzioni a difesa. Il rappresentante della Procura ha illustrato le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: quattro mesi di inibizione per il sig. Paris Giampiero, Presidente della Società A.S.D. Pro Celano, e cinque mesi di inibizione per il sig. Cococcia Fabrizio, Presidente della Società A.S.D. Sporting Pescina, ammenda di €500,00 per la Società A.S.D. Sporting Pescina e ammenda €400,00 per la Società ASD Pro Celano 2006. Osserva la Commissione, che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta per tabulas e che gli stessi non hanno fatto pervenire deduzioni a difesa ammettendo implicitamente la sussistenza dei fatti contestati. P.Q.M. La Commissione Disciplinare infligge: al Sig. Sig. Paris Giampiero inibizione di tre mesi, al Sig. Cococcia Fabrizio inibizione di quattro mesi, alla Società ASD Pro Celano 2006 ammenda di €250,00, e per la Società A.S.D. Sporting Pescina ammenda di €350,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it