• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 DEL 27/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– DEL SIGNOR GRAZIANI TULLIO, CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. SAN BENEDETTO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETTERA L E 29 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO PER ESSERE STATO INSERITO NELLE LISTE UFFICIALI DI GARA DEL 19.9.2010, 3.10.2010, 31.10.2010 E DEL 21.11.2010 DELLA A.S.D. SAN BENEDETTO, CON LA QUALIFICA DI MASSAGGIATORE, SEPPURE IN CARENZA DEI REQUISITI PREVISTI E, QUINDI, DEI TITOLI ABILITATIVI PROFESSIONALI, COSÌ COME RICHIESTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE;
– DEL SIGNOR RAGLIONE VINICIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN BENEDETTO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F. PER AVERE CONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. BARILE EMIDIO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN BENEDETTO, CON FORMALE INSERIMENTO PER TALE FUNZIONE, NELLA DISTINTA DELLA GARA VIS SULMONA – A.S.D. SAN BENEDETTO DEI MARSI DEL 21.11.2010, PUR NON ESSENDO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA STESSA SOCIETÀ SINO AL 30.11.2010, DATA DI PERFEZIONAMENTO DEL SUO VINCOLO, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO, ANCHE IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETTERA L e 29 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, AL SIG. GRAZIANI TULLIO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI MASSAGGIATORE DELLA SOCIETÀ, PUR NON AVENDONE TITOLO ED ABILITAZIONE, COME SI EVINCE DALLE LISTE UFFICIALI DI GARA DEL 19.9.2010, 3.10.2010, 31.10.2010 E DEL 21.11.2010 DELLA A.S.D. SAN BENEDETTO;
– DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN BENEDETTO LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 e 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE CONDOTTE ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE, AL PROPRIO TECNICO E AL PROPRIO CALCIATORE;
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 DEL 27/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
- DEL SIGNOR GRAZIANI TULLIO, CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. SAN BENEDETTO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETTERA L E 29 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO PER ESSERE STATO INSERITO NELLE LISTE UFFICIALI DI GARA DEL 19.9.2010, 3.10.2010, 31.10.2010 E DEL 21.11.2010 DELLA A.S.D. SAN BENEDETTO, CON LA QUALIFICA DI MASSAGGIATORE, SEPPURE IN CARENZA DEI REQUISITI PREVISTI E, QUINDI, DEI TITOLI ABILITATIVI PROFESSIONALI, COSÌ COME RICHIESTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE;
- DEL SIGNOR RAGLIONE VINICIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN BENEDETTO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F. PER AVERE CONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. BARILE EMIDIO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN BENEDETTO, CON FORMALE INSERIMENTO PER TALE FUNZIONE, NELLA DISTINTA DELLA GARA VIS SULMONA – A.S.D. SAN BENEDETTO DEI MARSI DEL 21.11.2010, PUR NON ESSENDO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA STESSA SOCIETÀ SINO AL 30.11.2010, DATA DI PERFEZIONAMENTO DEL SUO VINCOLO, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO, ANCHE IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETTERA L e 29 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, AL SIG. GRAZIANI TULLIO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI MASSAGGIATORE DELLA SOCIETÀ, PUR NON AVENDONE TITOLO ED ABILITAZIONE, COME SI EVINCE DALLE LISTE UFFICIALI DI GARA DEL 19.9.2010, 3.10.2010, 31.10.2010 E DEL 21.11.2010 DELLA A.S.D. SAN BENEDETTO;
- DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN BENEDETTO LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 e 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE CONDOTTE ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE, AL PROPRIO TECNICO E AL PROPRIO CALCIATORE;
Con nota del 3.8.11, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C., ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte.
Con racc. A.R. del 7.9.11, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II , C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 24.10.2011, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive.
Alla suddetta udienza è comparso per la Procura Federale l’Avv. Massimiliano Di Francesco, nonché il Sig. Graziani Tullio.
Il soggetto deferito presente chiedeva, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione della sanzione su richiesta della parte, sanzione che veniva concordata nella misura di mesi due di squalifica.
Il rappresentante della Procura ha illustrato le ragioni del deferimento in relazione degli altri soggetti deferiti non comparsi e, dopo breve discussione, ha concluso per l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi quattro di inibizione per il Sig. Raglione Vinicio ed € 500,00 d’ammenda per la Società A.S.D. San Benedetto.
Osserva la Commissione che la sanzione concordata risulta essere congrua e che le contestazioni mosse agli altri soggetti deferiti trovano riscontro negli atti ufficiali acquisiti al fascicolo, nonché nel comportamento dei medesimi, rimasti contumaci nel presente procedimento.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare dichiara, a richiesta della parte, la responsabilità del Sig. Graziani Tullio, applicandogli la sanzione di mesi due di squalifica.
Ritenuta altresì la responsabilità del Sig. Raglione Vinicio e della Società A.S.D. San Benedetto, applica ai medesimi le sanzioni, rispettivamente, di mesi quattro di inibizione ed € 500,00 di ammenda.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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Comunicato Ufficiale N° 20 DEL 27/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– DEL SIGNOR GRAZIANI TULLIO, CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. SAN BENEDETTO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETTERA L E 29 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO PER ESSERE STATO INSERITO NELLE LISTE UFFICIALI DI GARA DEL 19.9.2010, 3.10.2010, 31.10.2010 E DEL 21.11.2010 DELLA A.S.D. SAN BENEDETTO, CON LA QUALIFICA DI MASSAGGIATORE, SEPPURE IN CARENZA DEI REQUISITI PREVISTI E, QUINDI, DEI TITOLI ABILITATIVI PROFESSIONALI, COSÌ COME RICHIESTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE;
– DEL SIGNOR RAGLIONE VINICIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN BENEDETTO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F. PER AVERE CONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. BARILE EMIDIO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN BENEDETTO, CON FORMALE INSERIMENTO PER TALE FUNZIONE, NELLA DISTINTA DELLA GARA VIS SULMONA – A.S.D. SAN BENEDETTO DEI MARSI DEL 21.11.2010, PUR NON ESSENDO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA STESSA SOCIETÀ SINO AL 30.11.2010, DATA DI PERFEZIONAMENTO DEL SUO VINCOLO, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO, ANCHE IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETTERA L e 29 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, AL SIG. GRAZIANI TULLIO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI MASSAGGIATORE DELLA SOCIETÀ, PUR NON AVENDONE TITOLO ED ABILITAZIONE, COME SI EVINCE DALLE LISTE UFFICIALI DI GARA DEL 19.9.2010, 3.10.2010, 31.10.2010 E DEL 21.11.2010 DELLA A.S.D. SAN BENEDETTO;
– DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN BENEDETTO LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 e 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE CONDOTTE ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE, AL PROPRIO TECNICO E AL PROPRIO CALCIATORE;"