COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 DEL 03/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIGNOR CENTI SEGATORE GIOVANNI, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.C. PIANOLA A.S.D., LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE SIA ALL’ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F., SIA AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETTERA L E 29 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO PER AVERE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2010 – 2011, ASSUNTO LA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.C. PIANOLA A.S.D., IN ASSENZA DI REGOLARE E NECESSARIA ABILITAZIONE, NONCHÉ’ PER ESSERE STATO INSERITO NELLE LISTE UFFICIALI DI GARA DEL 10.10.10 E DEL 28.11.10 DELLA A.C. PIANOLA A.S.D., CON LA QUALIFICA DI MASSAGGIATORE, IN CARENZA DEI REQUISITI PREVISTI E, QUINDI, DEI TITOLI ABILITATIVI PROFESSIONALI, COSÌ COME RICHIESTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE; – DEL SIGNOR CENTI SEGATORE CESARE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.C. PIANOLA A.S.D., LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 23, COMMA 1, N.O.I.F. ED ART. 35, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, PER AVERE CONSENTITO AL SIG. CENTI SEGATORE GIOVANNI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE PUR NON AVENDONE TITOLO E PER AVERE PERMESSO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO CHE IL SIG. PILOLLI MARIO ASSUMESSE SOLO FORMALMENTE LA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.C. PIANOLA A.S.D., CONSENTENDO L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AD UN SOGGETTO SPROVVISTO DELLA NECESSARIA ABILITAZIONE RILASCIATA DAL SETTORE TECNICO, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO, ANCHE IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETTERA L E 29 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, AL SIG. CENTI SEGATORE GIOVANNI DI ESSERE INSERITO NELLE LISTE UFFICIALI DI GARA DEL 10.10.10 E DEL 28.11.10 DELLA A.C. PIANOLA A.S.D., CON LA QUALIFICA DI MASSAGGIATORE, IN CARENZA DEI REQUISITI PREVISTI E, QUINDI, DEI TITOLI ABILITATIVI PROFESSIONALI, COSÌ COME RICHIESTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE; – DELLA SOCIETÀ A.C. PIANOLA A.S.D. LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE CONDOTTE ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE ED AI PROPRI TESSERATI.
Share the post "COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 DEL 03/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIGNOR CENTI SEGATORE GIOVANNI, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.C. PIANOLA A.S.D., LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE SIA ALL’ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F., SIA AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETTERA L E 29 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO PER AVERE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2010 – 2011, ASSUNTO LA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.C. PIANOLA A.S.D., IN ASSENZA DI REGOLARE E NECESSARIA ABILITAZIONE, NONCHÉ’ PER ESSERE STATO INSERITO NELLE LISTE UFFICIALI DI GARA DEL 10.10.10 E DEL 28.11.10 DELLA A.C. PIANOLA A.S.D., CON LA QUALIFICA DI MASSAGGIATORE, IN CARENZA DEI REQUISITI PREVISTI E, QUINDI, DEI TITOLI ABILITATIVI PROFESSIONALI, COSÌ COME RICHIESTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE; – DEL SIGNOR CENTI SEGATORE CESARE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.C. PIANOLA A.S.D., LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 23, COMMA 1, N.O.I.F. ED ART. 35, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, PER AVERE CONSENTITO AL SIG. CENTI SEGATORE GIOVANNI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE PUR NON AVENDONE TITOLO E PER AVERE PERMESSO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO CHE IL SIG. PILOLLI MARIO ASSUMESSE SOLO FORMALMENTE LA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.C. PIANOLA A.S.D., CONSENTENDO L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AD UN SOGGETTO SPROVVISTO DELLA NECESSARIA ABILITAZIONE RILASCIATA DAL SETTORE TECNICO, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO, ANCHE IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETTERA L E 29 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, AL SIG. CENTI SEGATORE GIOVANNI DI ESSERE INSERITO NELLE LISTE UFFICIALI DI GARA DEL 10.10.10 E DEL 28.11.10 DELLA A.C. PIANOLA A.S.D., CON LA QUALIFICA DI MASSAGGIATORE, IN CARENZA DEI REQUISITI PREVISTI E, QUINDI, DEI TITOLI ABILITATIVI PROFESSIONALI, COSÌ COME RICHIESTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE; – DELLA SOCIETÀ A.C. PIANOLA A.S.D. LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE CONDOTTE ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE ED AI PROPRI TESSERATI."