• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. POLISPORTIVA
FLAMBRO e del sig. TONEATTO Roland.
Con raccomandata dd. 15.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di
Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
– il sig. TONEATTO Roland, Presidente dell’A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO, per la violazione
dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento
LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato
Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti
per l’iscrizione al Campionato di “2^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto
Comunicato Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine
“ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare dichiarazione di disponibilità di un impianto
sportivo omologato in vista dell’iscrizione al campionato 2010/2011;
– l’A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.
conseguente a quella ascritta al suo ex Presidente.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. POLISPORTIVA
FLAMBRO e del sig. TONEATTO Roland.
Con raccomandata dd. 15.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di
Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
- il sig. TONEATTO Roland, Presidente dell’A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO, per la violazione
dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento
LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato
Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti
per l’iscrizione al Campionato di “2^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto
Comunicato Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine
“ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare dichiarazione di disponibilità di un impianto
sportivo omologato in vista dell'iscrizione al campionato 2010/2011;
- l’A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.
conseguente a quella ascritta al suo ex Presidente.
La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della
C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione
del giudizio per la riunione del 13.10.2011.
Nessuna difesa scritta perveniva nei termini.
Il dibattimento.
Alla riunione 13.10.2011, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi la Procura Federale,
rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. GALEOTA Salvatore ed il sig. ZANIN Luciano,
segretario della società deferita, in rappresentanza della società stessa e del deferito sig. TONEATTO
Roland, giusta delega che dimetteva.
Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo
verbalizzare le proprie dichiarazioni.
Le conclusioni. Il sig. ZANIN Luciano, in rappresentanza del Presidente sig. TONEATTO Roland e
della società da quest'ultimo presieduta, ha chiesto in via preliminare di poter definire la sanzione ai
sensi dell’art. 23 C.G.S., concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti
termini: a) sanzione finale di € 57,00 di ammenda per la A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO (Pena base
€ 80,00 ridotta di 1/3 ex art.23 C.G.S.); b) sanzione finale dell’inibizione di giorni 10 per quanto riguarda
la posizione del Presidente sig. TONEATTO Roland (Pena base gg. 15 di inibizione ridotti di 1/3 ex art.
23 C.G.S.).
La motivazione. Pacifica la materialità dei fatti contestati (in quanto il ritardo negli adempimenti previsti
per l’iscrizione al campionato di appartenenza, stabiliti in C.U. nr. 1 C.R. F.V.G. del 02.07.2010
rappresenta un fatto oggettivo non confutato), non sussistono circostanze scriminanti, ricollegabili alla
forza maggiore o al caso fortuito, che valgano ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo della
colpa e possano giustificare una pronuncia di esonero da responsabilità dei deferiti. La C.D.T. ritiene
pertanto di accogliere l’istanza di applicazione della pena formulata dalle parti reputando corretta la
qualificazione dei fatti come dalle stesse prospettata e congrua la sanzione da esse concordata.
P.Q.M.
Visto l’art. 23 2° c. C.G.S. la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide:
- di inibire il sig. TONEATTO Roland Presidente della A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO per giorni
10 (dieci):
- di comminare alla società A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO l’ammenda di € 57 (cinquantasette).
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Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. POLISPORTIVA
FLAMBRO e del sig. TONEATTO Roland.
Con raccomandata dd. 15.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di
Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
– il sig. TONEATTO Roland, Presidente dell’A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO, per la violazione
dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento
LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato
Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti
per l’iscrizione al Campionato di “2^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto
Comunicato Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine
“ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare dichiarazione di disponibilità di un impianto
sportivo omologato in vista dell’iscrizione al campionato 2010/2011;
– l’A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.
conseguente a quella ascritta al suo ex Presidente."