COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO e del sig. TONEATTO Roland. Con raccomandata dd. 15.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: – il sig. TONEATTO Roland, Presidente dell’A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “2^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare dichiarazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato in vista dell’iscrizione al campionato 2010/2011; – l’A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella ascritta al suo ex Presidente.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO e del sig. TONEATTO Roland. Con raccomandata dd. 15.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: - il sig. TONEATTO Roland, Presidente dell’A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “2^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare dichiarazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato in vista dell'iscrizione al campionato 2010/2011; - l’A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella ascritta al suo ex Presidente. La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 13.10.2011. Nessuna difesa scritta perveniva nei termini. Il dibattimento. Alla riunione 13.10.2011, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. GALEOTA Salvatore ed il sig. ZANIN Luciano, segretario della società deferita, in rappresentanza della società stessa e del deferito sig. TONEATTO Roland, giusta delega che dimetteva. Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Le conclusioni. Il sig. ZANIN Luciano, in rappresentanza del Presidente sig. TONEATTO Roland e della società da quest'ultimo presieduta, ha chiesto in via preliminare di poter definire la sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S., concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini: a) sanzione finale di € 57,00 di ammenda per la A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO (Pena base € 80,00 ridotta di 1/3 ex art.23 C.G.S.); b) sanzione finale dell’inibizione di giorni 10 per quanto riguarda la posizione del Presidente sig. TONEATTO Roland (Pena base gg. 15 di inibizione ridotti di 1/3 ex art. 23 C.G.S.). La motivazione. Pacifica la materialità dei fatti contestati (in quanto il ritardo negli adempimenti previsti per l’iscrizione al campionato di appartenenza, stabiliti in C.U. nr. 1 C.R. F.V.G. del 02.07.2010 rappresenta un fatto oggettivo non confutato), non sussistono circostanze scriminanti, ricollegabili alla forza maggiore o al caso fortuito, che valgano ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa e possano giustificare una pronuncia di esonero da responsabilità dei deferiti. La C.D.T. ritiene pertanto di accogliere l’istanza di applicazione della pena formulata dalle parti reputando corretta la qualificazione dei fatti come dalle stesse prospettata e congrua la sanzione da esse concordata. P.Q.M. Visto l’art. 23 2° c. C.G.S. la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide: - di inibire il sig. TONEATTO Roland Presidente della A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO per giorni 10 (dieci): - di comminare alla società A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO l’ammenda di € 57 (cinquantasette).
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