• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’U.S.D. CELTICLAVARIANO
e del suo PRESIDENTE sig. BRIDA Alessandro.
Con raccomandata dd. 21.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di
Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
– il sig. BRIDA Alessandro, Presidente dell’U.S.D. CELTIC-LAVARIANO, per la violazione
dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento
L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato
Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti
per l’iscrizione al Campionato Reg. C2 di calcio a cinque entro il termine “ordinatorio” fissato dal
predetto Comunicato Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto
termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare attestazione del versamento della
tassa di iscrizione al campionato 2010/2011
– l’U.S.D. CELTIC-LAVARIANO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a
quella ascritta al suo Presidente.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’U.S.D. CELTICLAVARIANO
e del suo PRESIDENTE sig. BRIDA Alessandro.
Con raccomandata dd. 21.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di
Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
- il sig. BRIDA Alessandro, Presidente dell’U.S.D. CELTIC-LAVARIANO, per la violazione
dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento
L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato
Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti
per l’iscrizione al Campionato Reg. C2 di calcio a cinque entro il termine “ordinatorio” fissato dal
predetto Comunicato Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto
termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare attestazione del versamento della
tassa di iscrizione al campionato 2010/2011
- l’U.S.D. CELTIC-LAVARIANO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a
quella ascritta al suo Presidente.
La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della
C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione
del giudizio per la riunione del 27.10.2011.
Nessuna difesa scritta perveniva nei termini.
Il dibattimento.
Alla riunione 27.10.2011, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale
rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale; nessuno è invece comparso per le parti deferite.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità dei
deferiti per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle
seguenti sanzioni:
quanto al sig. BRIDA Alessandro: inibizione per giorni 15 (quindici);
quanto all’U.S.D. CELTIC-LAVARIANO: € 45,00 (quarantacinque) di ammenda,
risultando provata la violazione contestata.
La motivazione. La responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro ascritti nel deferimento della
Procura Federale appare pacifica.
Invero, il C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia stabiliva espressamente che le Società
dovessero provvedere, entro il termine “ordinatorio” del 24.07.2010, a curare tutti gli adempimenti
necessari per l’iscrizione ai Campionati di appartenenza, precisando, altresì, che l’eventuale
inosservanza del sopradescritto termine avrebbe costituito illecito disciplinare.
L’istruttoria svolta dalla Procura Federale, i documenti dimessi e l’assenza di contestazione, da parte dei
deferiti, circa i fatti loro addebitati consentono, da un lato, di ritenere provata la materialità del fatto
oggetto di incolpazione e, dall’altro, di escludere la sussistenza di eventuali cause di esclusione della
colpa.
Sotto il profilo sanzionatorio - precisato che il ridetto C.U. N. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia, prevedeva che il mancato rispetto del citato termine “ordinatorio” dovesse essere
sanzionato con ammenda oppure con punti di penalità e considerati i fatti contestati – la C.D.T. ritiene
congrue le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale.
P.Q.M.
La C.D.T. FVG dispone:
- di inibire il sig. BRIDA Alessandro Presidente della A.S.D. U.S.D. CELTIC-LAVARIANO per giorni
15 (quindici);
- di comminare alla società U.S.D. CELTIC-LAVARIANO l’ammenda di € 45,00 (quarantacinque).
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DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’U.S.D. CELTICLAVARIANO
e del suo PRESIDENTE sig. BRIDA Alessandro.
Con raccomandata dd. 21.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di
Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
– il sig. BRIDA Alessandro, Presidente dell’U.S.D. CELTIC-LAVARIANO, per la violazione
dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento
L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato
Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti
per l’iscrizione al Campionato Reg. C2 di calcio a cinque entro il termine “ordinatorio” fissato dal
predetto Comunicato Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto
termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare attestazione del versamento della
tassa di iscrizione al campionato 2010/2011
– l’U.S.D. CELTIC-LAVARIANO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a
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