COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della ASD FUTSAL CLUB MEDITERRANEA e del suo PRESIDENTE sig. Vincenzo PELUSO. Con raccomandata 16 giugno 2011, il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il sig Vincenzo PELUSO, Presidente della ASD FUTSAL CLUB MEDITERRANEA, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma I, del C.G.S., con riferimento all’art. 24, comma 1 lett c del regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato Regionale di calcio a 5 Serie C1 entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale. In particolare per “non aver rispettato il termine ordinatorio fissato per la presentazione di regolare attestazione di avvenuto versamento della tassa di iscrizione in vista della partecipazione al Campionato 2010/2011”. la ASD FUTSAL CLUB MEDITERRANEA, per responsabilità diretta ex art. 4 comma I del C.G.S, in conseguenza degli addebiti ascritti al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della ASD FUTSAL CLUB MEDITERRANEA e del suo PRESIDENTE sig. Vincenzo PELUSO. Con raccomandata 16 giugno 2011, il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il sig Vincenzo PELUSO, Presidente della ASD FUTSAL CLUB MEDITERRANEA, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma I, del C.G.S., con riferimento all’art. 24, comma 1 lett c del regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato Regionale di calcio a 5 Serie C1 entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale. In particolare per “non aver rispettato il termine ordinatorio fissato per la presentazione di regolare attestazione di avvenuto versamento della tassa di iscrizione in vista della partecipazione al Campionato 2010/2011”. la ASD FUTSAL CLUB MEDITERRANEA, per responsabilità diretta ex art. 4 comma I del C.G.S, in conseguenza degli addebiti ascritti al proprio Presidente. Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. la Società e i tesserati deferiti, nonché la Procura Federale per la riunione del 27 ottobre 2011, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini. All'udienza del 27 ottobre 2011, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA e il sig. Vincenzo Peluso, per sé ed in rappresentanza della ASD FUTSAL CLUB MEDITERRANEA. Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Le conclusioni. Il sig. Peluso chiedeva di potere definire il giudizio ai sensi dell’art. 23 C.G.S., con applicazione della sanzione in misura ridotta, determinata, con il consenso del rappresentante della Procura Federale, in 10 (dieci) giorni di inibizione per sé (pena base gg 15 di inibizione ridotta ex art. 23 CGS) ed € 47,00 (quarantasette/00) di ammenda per la società (pena base € 70,00 di ammenda ridotta ex art. 23 CGS). La motivazione La responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro ascritti nel deferimento della Procura Federale appare pacifica. Invero, il C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia stabiliva espressamente che le Società dovessero provvedere, entro il termine ordinatorio del 24.07.2010, a curare tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione ai Campionati di appartenenza (nel caso di specie, Campionato Regionale di calcio a 5 Serie C1), precisando, altresì, che l’eventuale inosservanza del sopradescritto termine avrebbe costituito illecito disciplinare. L’istruttoria svolta dalla Procura Federale, i documenti dimessi e l’assenza di contestazione, da parte dei deferiti, circa i fatti loro addebitati, consentono, da un lato, di ritenere provata la materialità del fatto oggetto di incolpazione e, dall’altro, di escludere la sussistenza di eventuali cause di esclusione della colpa. Atteso quanto sopra, la C.D.T., ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate, visti gli artt. 23 e 24 CGS, decide - di inibire il Sig . Vincenzo PELUSO per giorni 10 (dieci); - di comminare alla società ASD FUTSAL CLUB MEDITERRANEA l’ammenda di € 47,00 (quarantasette/00).
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