• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. STAR FIVE e del
suo PRESIDENTE sig. PETRICCIONE Cristiano.
Con raccomandata dd. 14.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di
Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
– il sig. PETRICCIONE Cristiano, Presidente dell’A.S.D. STAR FIVE, per la violazione dell’art. 1,
comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento L.N.D., come
integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli
Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al
Campionato Reg. C1 di Calcio a 5 entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato
Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine “ordinatorio”
fissato per la presentazione di regolare attestazione del versamento della tassa di iscrizione al
campionato 2010/2011;
– l’A.S.D. STAR FIVE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella
ascritta al suo Presidente.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. STAR FIVE e del
suo PRESIDENTE sig. PETRICCIONE Cristiano.
Con raccomandata dd. 14.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di
Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
- il sig. PETRICCIONE Cristiano, Presidente dell’A.S.D. STAR FIVE, per la violazione dell’art. 1,
comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento L.N.D., come
integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli
Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al
Campionato Reg. C1 di Calcio a 5 entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato
Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine “ordinatorio”
fissato per la presentazione di regolare attestazione del versamento della tassa di iscrizione al
campionato 2010/2011;
- l’A.S.D. STAR FIVE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella
ascritta al suo Presidente.
La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della
C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione
del giudizio per la riunione del 27.10.2011.
Nessuna difesa scritta perveniva nei termini.
Il dibattimento.
Alla riunione 27.10.2011, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale
rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale ed il sig. IMPRONTA Gianluca, Dirigente della società
deferita, in rappresentanza della società stessa e del deferito sig. PETRICCIONE CRISTIANO, giusta
delega che dimetteva.
Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo
verbalizzare le proprie dichiarazioni.
Le conclusioni. Il sig. IMPRONTA Gianluca, in rappresentanza del Presidente sig. PETRICCIONE
Cristiano e della società da ques'ultimo presieduta, ha chiesto in via preliminare di poter definire la
sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S., concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei
seguenti termini: a) sanzione finale di € 47,00 di ammenda per la A.S.D. STAR FIVE (Pena base €
70,00 ridotta di 1/3 ex art.23 C.G.S.); b) sanzione finale dell’inibizione di giorni 10 per quanto riguarda la
posizione del Presidente sig. PETRICCIONE Cristiano (Pena base gg. 15 di inibizione ridotti di 1/3 ex
art. 23 C.G.S.).
La motivazione. Pacifica la materialità dei fatti contestati (in quanto il ritardo negli adempimenti previsti
per l’iscrizione al campionato di appartenenza, stabiliti in C.U. nr. 1 C.R. F.V.G. del 02.07.2010
rappresenta un fatto oggettivo non confutato), non sussistono circostanze scriminanti, ricollegabili alla
forza maggiore o al caso fortuito, che valgano ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo della
colpa e possano giustificare una pronuncia di esonero da responsabilità dei deferiti. La C.D.T. ritiene
pertanto di accogliere l’istanza di applicazione della pena formulata dalle parti reputando corretta la
qualificazione dei fatti come dalle stesse prospettata e congrua la sanzione da esse concordata.
P.Q.M.
Visto l’art. 23 2° c. C.G.S. la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide:
- di inibire il sig. PETRICCIONE Cristiano Presidente della A.S.D. STAR FIVE per giorni 10 (dieci):
- di comminare alla società A.S.D. STAR FIVE l'ammenda di € 47 (quarantasette).
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DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. STAR FIVE e del
suo PRESIDENTE sig. PETRICCIONE Cristiano.
Con raccomandata dd. 14.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di
Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
– il sig. PETRICCIONE Cristiano, Presidente dell’A.S.D. STAR FIVE, per la violazione dell’art. 1,
comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento L.N.D., come
integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli
Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al
Campionato Reg. C1 di Calcio a 5 entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato
Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine “ordinatorio”
fissato per la presentazione di regolare attestazione del versamento della tassa di iscrizione al
campionato 2010/2011;
– l’A.S.D. STAR FIVE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella
ascritta al suo Presidente."