COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 DEL 27/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S. BENEDETTO DEI MARSI AVVERSO LE SANZIONI (INIBIZIONE SIG. CERASANI BENIAMINO FINO AL 30.9.12; INIBIZIONE SIG. ASCENZO MIRKO FINO AL 31.1.12; SQUALIFICA CALCIATORE CIOCCI LORETO PER DUE TURNI) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S. BENEDETTO / SPORTLAND F.C. CELANO, DISPUTATA IL 9/10/11 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A”. (C.U. N° 18 del 13.10.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 DEL 27/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S. BENEDETTO DEI MARSI AVVERSO LE SANZIONI (INIBIZIONE SIG. CERASANI BENIAMINO FINO AL 30.9.12; INIBIZIONE SIG. ASCENZO MIRKO FINO AL 31.1.12; SQUALIFICA CALCIATORE CIOCCI LORETO PER DUE TURNI) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S. BENEDETTO / SPORTLAND F.C. CELANO, DISPUTATA IL 9/10/11 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A”. (C.U. N° 18 del 13.10.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società S.S. San Benedetto A.S.D. ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. quanto al Cerasani perché, a fine primo tempo, presentatosi indebitamente nel recinto di gioco e qualificandosi quale Presidente della società, offendeva e minacciava di botte l’arbitro, il quale aveva invitato precedentemente il custode a chiudere il recinto e perché, a fine gara, presentandosi nuovamente all’interno del campo, reiterava le offese minacciando lo stesso arbitro di non farlo uscire dal campo seguendolo, così, fino alla sua auto, unitamente all’Ascenzo e, dopo avere aperto la porta opposta a quella di guida, gli sputava addosso con atteggiamento di scherno; quanto all’Ascenzo perché, a fine gara, unitamente al Cerasani, seguiva fino alla sua auto l’arbitro, offendendolo e minacciandolo gravemente; quanto, infine, al Ciocci, per avere ingiuriato il direttore di gara. Ha dedotto l’appellante che il Presidente Beniamino Cerasani avrebbe avuto un semplice diverbio con il direttore di gara, ma mai con tono di scherno e con gesti plateali mentre, nei confronti dell’Ascenzo, si sarebbe verificato uno scambio di persona, tenuto conto che il dirigente si sarebbe fatto parte diligente proprio in difesa dell’arbitro e che, per quanto concerne la posizione del calciatore Ciocci, quest’ultimo si sarebbe reso responsabile di una battuta male interpretata dal direttore di gara. Ha chiesto, pertanto, l’annullamento delle inibizioni comminate ai propri dirigenti e la riduzione della squalifica al calciatore. L’arbitro della gara, sia in sede di rapporto, sia nel successivo supplemento ha confermato gli originari riferimenti, escludendo categoricamente uno scambio di persona. Osserva preliminarmente la Commissione l’inammissibilità dell’appello limitatamente alla squalifica del calciatore Ciocci, ai sensi dell’art. 45, C.G.S., che preclude l’impugnazione delle squalifiche fino a due giornate. Nel merito l’appello risulta infondato e, per l’effetto, la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata, in quanto la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato, fonte di prova privilegiata ai fini del decidere, con la conseguenza che l’appello deve essere respinto anche in considerazione della gravità del comportamento del Cerasani. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa versata.
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