COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 18/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 1.RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S. ALLARESE AVVERSO LE SANZIONI: ¬ SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 AL CALC. CIRILLO SALVATORE, ¬ SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 AL CALC. IENCO MAURIZIO, ¬ SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 AL CALC. CARE’ SALVATORE ¬ SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 AL CALC. PLATI’ DOMENICO INIBIZIONE FINO AL 30.6.2012 SIG. TASSONE ROCCO BRUNO ¬ INIBIZIONE FINO AL 30.6. 2012 SIG. RULLO CARMELO DAMIANO; AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ A.S. ALLARESE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N.4164/1753 PF 09 10/MS/VDB DEL 29.12.2010, DEGLI ART. 1, COMMA 1, 10, COMMA 6, 22, COMMA 8 E 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 107 del 22.2.2011 – Com. Uff. n. 110 del 2.3.2011)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 18/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 1.RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S. ALLARESE AVVERSO LE SANZIONI: ¬ SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 AL CALC. CIRILLO SALVATORE, ¬ SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 AL CALC. IENCO MAURIZIO, ¬ SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 AL CALC. CARE’ SALVATORE ¬ SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 AL CALC. PLATI’ DOMENICO INIBIZIONE FINO AL 30.6.2012 SIG. TASSONE ROCCO BRUNO ¬ INIBIZIONE FINO AL 30.6. 2012 SIG. RULLO CARMELO DAMIANO; AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ A.S. ALLARESE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N.4164/1753 PF 09 10/MS/VDB DEL 29.12.2010, DEGLI ART. 1, COMMA 1, 10, COMMA 6, 22, COMMA 8 E 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 107 del 22.2.2011 - Com. Uff. n. 110 del 2.3.2011) La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S. Allarese di Nardodipace (Vibo Valentia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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