COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 03/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA EMILIA II^ CATEGORIA 38 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. MONTANARA CALCIO/DUCALE 61 Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 13 del 5.10.2011 gara MONTANARA CALCIO/DUCALE 61 – FONTANELLATO del 4.9.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 03/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA EMILIA II^ CATEGORIA 38 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. MONTANARA CALCIO/DUCALE 61 Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 13 del 5.10.2011 gara MONTANARA CALCIO/DUCALE 61 – FONTANELLATO del 4.9.2011 L’A.S.D. MONTANARA CALCIO/DUCALE 61 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che, circa al 30° minuto del I° tempo l’impianto di illuminazione si spegne improvvisamente e l’arbitro sospende la gara. Il custode del campo si prodigava per ripristinare l’illuminazione, facendo l’unica cosa che poteva. Non esiste possibilità di intervento su un impianto elettrico così complesso da parte di personale senza competenze specifiche : il custode non è un elettricista. Dopo circa 15/20 minuti l’impianto si riaccendeva e la partita riprendeva. Dopo pochi minuti, purtroppo, l’impianto si spegneva ancora improvvisamente e l’arbitro prendeva la decisione di decretare la fine della partita con il triplice fischio. Chi a ha detto che l’impianto elettrico non potesse riprendere a funzionare? L’arbitro, poi, ci diceva che la partita sarebbe stata rigiocata e la stessa cosa ci veniva detto dalla Delegazione Provinciale di Piacenza. Chiede la ripetizione della gara. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che le compagini sportive, al momento di iscriversi ai campionati di categoria rilasciano dichiarazione sulla disponibilità ed efficienza del campo di gioco in cui verrà svolta l’attività agonistica, con le strutture a ciò necessarie; - verificato che il campo di gioco dell’A.S.D. MONTANARA CALCIO/DUCALE 61 risulta omologato con l’impianto di illuminazione; - preso atto che l’arbitro della gara dichiara a referto che “l’incontro è stato sospeso al 30° p.t. perché veniva a mancare improvvisamente l’illuminazione sul campo di gioco, a causa dell’interruttore generale che si è fuso. I dirigenti della soc. MONTANARA cercavano di sistemare il guasto, invano,. Dopo 45 minuti di attesa, alle ore 21,45 sospendevo definitivamente l’incontro”; - precisato che il direttore di gara non ha la facoltà di stabilire i provvedimenti conseguenti a situazioni come quella in esame; - atteso che l’orientamento ricorrente della C.A.F. e degli Organi disciplinari centrali, come anche stabilito dalle disposizioni vigenti, è quello dell’obbligo che ricade alle società ospitanti del “perfetto allestimento del campo di gioco e la costante efficienza di tutti i suoi accessori”; d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la decisione assunta dal G.S. della sanzione della perdita per 0 – 3 della gara MONTANARA CALCIO/DUCALE 61 – FONTANELLATO del 21.9.2011. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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