COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 09/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 42 RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S.D. POL. SALICETESE CALCIO Avverso squalifica per 3 giornate calc. MORI ALESSIO, per 4 giornate calc. GALLERATI ANDREA, PARMIGIANI STEFANO, MONTI GIANLUCA e SAVORETTI CARLO, inibizione al 16.10.2014 dir.acc.uff. BRICCHI DANIELE, perdita gara e penalizzazione di 1 punto in classifica delibera del G.S. del C. P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 15 del 19.10.2011 gara SALICETESE – PONTENURESE del 16.10.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 09/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
42 RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S.D. POL. SALICETESE CALCIO
Avverso squalifica per 3 giornate calc. MORI ALESSIO, per 4 giornate calc. GALLERATI ANDREA, PARMIGIANI STEFANO, MONTI GIANLUCA e SAVORETTI CARLO, inibizione al 16.10.2014 dir.acc.uff. BRICCHI DANIELE, perdita gara e penalizzazione di 1 punto in classifica
delibera del G.S. del C. P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 15 del 19.10.2011
gara SALICETESE – PONTENURESE del 16.10.2011
L’A.S.D. POL. SALICETESE CALCIO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che, in occasione della segnatura da parte della Pol.Pontenurese della rete del vantaggio, viziata da una carica sul portiere ed un doppio fallo di mano, l’arbitro, non ben posizionato, convalidava la rete. Mentre il direttore di gara annotava la marcatura, il capitano ed alcuni giocatori gli si avvicinavano per chiedere spiegazioni, senza avere nessun chiarimento. “Gli animi si accendevano, con forti proteste da parte di alcuni giocatori locali ed il sig. Bricchi e l’assistente di parte allontanavano i giocatori mentre l’arbitro con triplice fischio finale dichiara la fine della partita. Cosa che fa pensare alla fine dell’incontro. L’arbitro viene accompagnato allo spogliatoio da alcuni dirigenti ed il sig. BRICCHI rimproverava l’arbitro per le decisioni dell’incontro e questi, fermatosi ad ascoltare, ribatteva in malo modo, creando una reazione nervosa al sig. BRICCHI che, avvicinandosi in modo frenetico, andava a contatto, faccia a faccia, con lo stesso direttore di gara, che lamentava di aver subito un colpo alla fronte e non come indicato nel referto, al naso. Interveniva il dirigente addetto all’arbitro che faceva notare il comportamento non corretto di entrambe le parti ed accompagnava il direttore di gara all’interno dello spogliatoio. “Pertanto, viste le nostre considerazioni, ci chiediamo come l’arbitro abbia potuto individuare i calciatori sopra citati, quasi in ordine numerico, dato che lo stesso dichiara di essere stato accerchiato e spintonato in un caos totale di protesta e dopo la fine della gara, senza nessun tipo di cura, riusciva a sollecitare gli organi federali e le forza dell’ordine. In riferimento alla presunta testata al naso indicata nel rapporto , si precisa che nessuna lesione è stata procurata : due addetti alla Croce Rossa di Rovoleto di Cadeo, presenti a bordo campo, hanno visitato l’arbitro e non hanno ritenuto opportuno procedere né a medicazioni né al trasporto presso l’ospedale per ulteriori accertamenti. Anche 2 Carabinieri ed il Presidente dell’A.I.A. Provinciale, prontamente chiamati dal direttore di gara, hanno potuto constatare la totale assenza di ogni traccia di lesione sul volto dell’arbitro, il quale ha lasciato l’impianto sportivo senza nessuna difficoltà. Chiede la riforma della decisione impugnata, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.
La Commissione,
- premesso che la parte del ricorso relativa alla sanzione della perdita della gara non può essere presa in esame, non risultando che copia del ricorso sia stato, contestualmente, inviato alla controparte, né è stata allegata la ricevuta della raccomandata comprovante detto invio, come prescritto dall’art. 46, comma 5, del C.G.S., per cui, conseguentemente, la predetta parte viene dichiarata inammissibile;
- dato atto che non è stato possibile sentire l’arbitro in quanto il medesimo, convocato per due volte, non si è presentato (e di ciò verranno informati gli Organi superiori) e, pertanto, nell’esaminare gli atti la C.D. deve attenersi unicamente al disposto dell’art. 35, comma 1.1 del C.G.S. (“I rapporti dell’arbitro ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”);
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che : 1) al 46° minuto del II° tempo l’incontro veniva sospeso perché, a seguito di una decisione arbitrale, i giocatori dell’A.S.D. POL. SALICETESE, accerchiavano l’arbitro, lo spintonavano, gli indirizzavano frasi reiteratamente offensive, in particolare i calc. GALLERATI ANDREA, PARMIGIANI STEFANO, MONTI GIANLUCA e SAVORETTI CARLO (che, inoltre colpiva con calcetti i piedi del direttore di gara), mentre il calc. MORI ALESSIO urlava all’arbitro gravi offese ; 2) che mentre l’arbitro si avviava verso gli spogliatoi, il dir. BRICCHI dapprima incitava i giocatori ad azioni violente nei confronti del direttore di gara e, poi, lo colpiva con una violenta testata al naso, provocando sanguinamento); 3) l’arbitro riusciva ad entrare nello spogliatoio grazie all’intervento di un altro dirigente; 4) l’arbitro, spaventato per l’accaduto, chiamava i Carabinieri e, dopo il loro arrivo, tutto tornava nella normalità
- ritenuto ultroneo il provvedimento della penalizzazione di 1 punto in classifica a carico dell’A.S.D. POL. SALICETESE in quanto gli autori delle infrazioni regolamentari e la stessa A.S.D. POL. SALICETESE sono stati raggiunti da specifici provvedimenti disciplinari,
d e l i b e r a
- di annullare la penalizzazione di 1 punto in classifica a carico dell’A.S.D. POL. SALICETESE e di confermare in toto tutti gli altri provvedimenti impugnati.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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