COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ A.S.D. ISONZO (Campionato Provinciale Juniores Gir. D) in merito alle sanzioni, inflitte dal G.S.T. all’esito della gara A.S.D. CALCIO STARANZANO / A.S.D. ISONZO disputata il 08.10.2011, della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, della ammenda di euro 100,00 e della inibizione, sino al giorno 04.11.2011, del sig. Daniele PACORIG, Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. ISONZO (in C.U. della Delegazione Provinciale di Trieste n° 11 del 20.10.2011)
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO dell’ A.S.D. ISONZO (Campionato Provinciale Juniores Gir. D) in merito alle sanzioni, inflitte dal G.S.T. all’esito della gara A.S.D. CALCIO STARANZANO / A.S.D. ISONZO disputata il 08.10.2011, della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, della ammenda di euro 100,00 e della inibizione, sino al giorno 04.11.2011, del sig. Daniele PACORIG, Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. ISONZO (in C.U. della Delegazione Provinciale di Trieste n° 11 del 20.10.2011)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Delegazione Provinciale di Trieste n° 11 dd 20.10.2011 il
G.S.T. infliggeva alla società A.S.D. ISONZO, in relazione alla gara A.S.D. CALCIO STARANZANO /
A.S.D. ISONZO disputata il giorno 08.11.2011 e valida per il Campionato Provinciale Juniores, gir. D, le
seguenti sanzioni:
- perdita della gara con il punteggio di 0-3 ai sensi dell'art. 17, punto 5 del C.G.S.;
- ammenda di Euro 100.00, ai sensi dell'art.18, punto 1, lettera B del C.G.S.;
A carico del sig. Daniele PACORIG, Dirigente Accompagnatore della Società A.S.D. ISONZO, veniva
altresì disposta la inibizione fino al 04/11/2011, ai sensi dell'art. 19, punto 1, lettera H del C.G.S.
Il tutto in quanto «la Società A.S.D. ISONZO ha utilizzato numero cinque giocatori "fuori quota"», uno in
più rispetto al limite di quattro, giusta C.U. n. 1 dd 01.07.2011 del Comitato Regionale del Friuli Venezia
Giulia.
Con tempestivo reclamo l’A.S.D. ISONZO lamentava la erroneità della decisione del G.S.T.,
evidenziando come al contrario fossero stati utilizzati quattro, e non già cinque, giocatori fuori quota.
Al riguardo, veniva evidenziato come alla fine della gara l’arbitro designato non avesse rilasciato
nessuna documentazione, e per questo la Società non era in possesso di alcun documento attestante le
sostituzioni.
Veniva pertanto richiesta:
a) la conferma del risultato ottenuto sul campo
b) l’annullamento della sanzione della ammenda di euro 100,00
c) l’annullamento della inibizione comminata al sig. Daniele PACORIG fino al 04.11.2011.
Nell’evidenziare come già il G.S.T. avesse richiesto alcuni chiarimenti all’Arbitro designato, in base ai
quali era poi pervenuto alla propria decisione, la C.D.T. esaminava gli atti relativi al reclamo nella propria
riunione del 27.10.2011.
Preliminarmente, alla presenza del Delegato A.I.A. si provvedeva a sentire direttamente a chiarimenti
l’Arbitro, il quale nuovamente confermava di essere sicuro delle sostituzioni effettuate dalla A.S.D.
ISONZO, da lui indicate nel referto e già a suo tempo ribadite al G.S.T.- Altrettanto sicuro si dichiarava il
direttore di gara riguardo alle sostituzioni effettuate dalla A.S.D. STARANZANO siccome indicate a
referto.
Ciò posto, non si può che rilevare come, alla luce dei regolamenti processuali (Art. 35, co. 1.1. C.G.S.,
secondo cui i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione
dello svolgimento delle gare) non è ammissibile la mera generica negazione – ovvero reinterpretazione
– dei fatti occorsi durante la gara e, per quanto di ragione, della sequenza e del numero delle
sostituzioni effettuate.
Nella fattispecie, il referto arbitrale è chiaro e dettagliato nel ricostruire la sequenza delle sostituzioni
evidenziando in particolare come la A.S.D. ISONZO si fosse avvalsa di cinque fuori quota, in violazione
delle disposizioni e delle prescrizioni di cui al C.U. del Comitato Regionale n. 1 dd 01.07.2011, che
pongono un limite di quattro.
Alla luce di un tanto, non vi sono elementi per riformare la decisione del G.S.T., che pertanto merita
integrale conferma, anche in relazione alle sanzioni applicate, che risultano pienamente condivisibili
nella loro quantificazione.
Il reclamo pertanto deve essere respinto, siccome infondato.
Va per l’effetto disposto, ai sensi dell’art. 33, c. 13 C.G.S., l’incameramento della tassa versata.
P.Q.M.
La C.D.T. – FVG così decide:
- respinge il reclamo proposto dalla A.S.D. ISONZO
- conferma, a carico della A.S.D. ISONZO, la perdita della gara con il punteggio di 0-3 ai sensi dell'art.
17, punto 5 del C.G.S.
- conferma la ammenda di Euro 100.00 a carico della A.S.D. ISONZO, ai sensi dell'art.18, punto 1,
lettera B del C.G.S.;
- conferma la inibizione a carico del sig. Daniele PACORIG, Dirigente Accompagnatore della Società
A.S.D. ISONZO, fino al 04/11/2011, ai sensi dell'art. 19, punto 1, lettera H del C.G.S.
- dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
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