COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. RONCHI CALCIO (Campionato di Prima categoria) in merito alle sanzioni della squalifica sino al 29.12.2011 del proprio calciatore CUZZOLIN Matteo (in C.U. n° 27 del 29.09.2010).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. RONCHI CALCIO (Campionato di Prima categoria) in merito alle sanzioni della squalifica sino al 29.12.2011 del proprio calciatore CUZZOLIN Matteo (in C.U. n° 27 del 29.09.2010). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 27 dd. 29.09.2010 il G.S.R. infliggeva al calciatore CUZZOLIN Matteo la squalifica fino al 29.12.2011 “Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S. per essere stato espulso al 48’ del secondo tempo, in quanto, nel mentre si accingeva a battere una rimessa laterale ed aveva il pallone tra le mani, lanciava il pallone stesso con forza contro l’arbitro, che si trovava a circa due metri di distanza, colpendolo intenzionalmente sulla zona parietale sinistra della testa, sopra l’orecchio. A causa del colpo subito, l’arbitro ha avvertito dolore, soprattutto al collo (zona cervicale) in quanto era stato colto di sorpresa; il dolore è scomparso il giorno dopo. La sanzione è stata aggravata in quanto il Cuzzolin era il capitano della squadra (art. 73 N.O.I.F.)”. Con tempestivo ed articolato reclamo l’A.S.D. RONCHI CALCIO impugnava tale decisione, ritenendola ingiusta. La reclamante infatti esponeva che il CUZZOLIN, nella foga di rimettere il pallone in campo per accelerare la ripresa del gioco, aveva colpito l'arbitro in maniera del tutto involontaria, in quanto la sua intenzione era in realtà quella di restituire la palla al portiere avversario per motivi di fair play. Non vi sarebbe stata pertanto alcuna volontà di colpire l'arbitro da parte del CUZZOLIN, la cui espulsione sarebbe stata dettata esclusivamente da una errata ricostruzione ed interpretazione dei fatti ad opera del direttore di gara. Quest'ultimo invero, a detta della reclamante, era girato al momento del fatto per cui non avrebbe potuto veder partire la palla né conseguentemente essere in grado di giudicare sulla intenzionalità o meno del comportamento del calciatore. A sostegno di un tanto, la reclamante evidenziava come lo stesso direttore di gara avesse affermato di essere stato colto di sorpresa: il che starebbe a provare l’impossibilità di vedere la battuta della rimessa laterale e spiegherebbe il mancato tentativo di proteggersi schivando il pallone o riparando il capo con la mano.- Infine la reclamante produceva copia di un articolo di una nota testata giornalistica locale e di dichiarazioni sottoscritte dall'autore del pezzo, dal Presidente e dal capitano della squadra avversaria, i quali erano rimasti sorpresi per l'espulsione del CUZZOLIN, non essendo, a loro dire, ravvisabile alcuna volontarietà, da parte dello stesso, di colpire l'arbitro col pallone. L'A.S.D. RONCHI CALCIO concludeva quindi per l'annullamento del provvedimento impugnato, formulando altresì richiesta di audizione. La C.D.T.-F.G.C., attesa la complessità della vicenda, faceva uso dei propri poteri istruttori e disponeva un supplemento di indagini, convocando l'arbitro all'udienza del 13.10.2011, per sentirlo a chiarimenti. Interrogato sui fatti di cui al reclamo, il direttore di gara confermava nella sostanza la versione degli stessi fornita al G.S.R., ribadendo la propria convinzione circa la volontarietà del gesto dell'incolpato, desumibile a suo parere, anche dal fatto che il calciatore si trovasse ad una distanza di soli 2 metri (circa) da lui e non si sarebbe dunque trattato di una rimessa sbagliata.- L'arbitro precisava che la zona di rimessa era situata circa a metà tra la linea di centrocampo e quella di fondo campo, e che al momento di essere colpito dalla palla (appena sopra al padiglione auricolare sinistro) non si sarebbe trovato sulla linea di passaggio verso il portiere avversario. Affermava altresì che al momento del fatto stava guardando il centro del campo, ma che con la coda dell'occhio aveva potuto scorgere il gesto della rimessa. Terminava infine rilevando che anche l'osservatore arbitrale, al rientro negli spogliatoi, non aveva avuto alcuna osservazione da fargli in merito all'espulsione del CUZZOLIN, in quanto la ridotta distanza che separava quest'ultimo dall'arbitro avrebbe escluso la possibilità di un errore da parte del calciatore. Alla successiva udienza del 20.10.2011 veniva sentito il sig. FURLAN Tazio, Presidente della società reclamante comparso unitamente allo stesso incolpato, il quale, riportandosi a quanto dedotto in reclamo e preso atto della lettura del verbale di quanto dichiarato dal direttore di gara alla C.D.T., ribadiva che anche il supplemento istruttorio era, secondo lui, tale da confermare quanto sostenuto e cioè che l'arbitro non aveva potuto vedere l'evolversi dell'azione e non era stato quindi in grado di valutare l'intenzionalità della condotta, presunta e giustificata solamente ex post. Riteneva pertanto che non potesse ritenersi provata l’asserita volontarietà del gesto, tenuto conto anche delle dichiarazioni rilasciate da persone terze che avevano visto direttamente l'azione e che escludevano la sussistenza dell'elemento intenzionale. Ciò premesso il FURLAN concludeva per la revoca della sanzione o, in subordine, per la sua riduzione al minimo edittale. Motivi della decisione I fatti di causa, nella loro portata materiale, sono pacifici, in quanto non è contestato che il CUZZOLIN, nell'effettuare una rimessa laterale, abbia lanciato il pallone nella direzione del direttore di gara, colpendolo nella zona parietale sinistra della testa, sopra l'orecchio. L'indagine della C.D.T. deve quindi necessariamente concentrarsi sull'elemento psicologico che ha caratterizzato la condotta dell'incolpato, la cui esatta valutazione risulta determinante ai fini della decisione. Il problema non è di agevole soluzione, posto che la volontarietà o meno dell'azione, risolvendosi in un processo interamente interiore al soggetto agente, non può che essere desunta dagli elementi esteriori che hanno caratterizzato la condotta del CUZZOLIN. Al riguardo occorre preliminarmente precisare che in questa operazione la C.D.T. non può che far esclusivo riferimento agli elementi desumibili dai mezzi di prova ammessi dalla Giustizia Sportiva (nel caso di specie il rapporto di gara dell'arbitro ed i supplementi di attività istruttoria), sicché alcuna rilevanza può essere attribuita alla dichiarazioni rilasciate da soggetti terzi e richiamate nel reclamo dell'A.S.D. RONCHI CALCIO. Fatta questa breve premessa, occorre quindi domandarsi se, alla luce dei detti elementi esteriori, la condotta del CUZZOLIN possa essere considerata intenzionale o meno, posto che, in caso di risposta negativa, alcun illecito disciplinare sarebbe ascrivibile all'incolpato. Il direttore di gara si dice sicuro della volontarietà del gesto dello stesso, pur ammettendo di avere visto la rimessa solo con la “coda dell'occhio”. Una tale ricostruzione, ad una attenta analisi, si mostra però lacunosa e non supportata da dati obiettivi che permettano di qualificare come certa la prova della supposta volontarietà. Innanzitutto, il fatto che l'arbitro affermi di avere colto l'intenzione da parte del CUZZOLIN di colpirlo contrasta con la circostanza che egli non abbia fatto nulla per evitare il pallone ovvero per proteggersi in altro modo; se infatti l’arbitro si fosse accorto che stava per essere colpito, si sarebbe (almeno istintivamente) adoperato per impedire o diminuire le conseguenze lesive dell'impatto con la sfera di gioco. Fatto che non emerge. Peraltro l’Arbitro ha affermato di non avere avuto effettiva visione diretta della azione posta in essere dal CUZZOLIN, vista solo con la “coda dell’occhio”, giacché l’arbitro stava guardando in direzione del centrocampo, mentre la rimessa è stata battuta lungo la linea laterale, a metà circa tra il centrocampo e la linea di fondo, e le posizioni nelle quali si erano venuti a trovare gli interessati sul terreno di gioco erano tali da far verosimilmente ritenere che il pallone potesse effettivamente essere indirizzato (grosso modo) in direzione verso il portiere della squadra avversaria. Il conforto dell’osservatore arbitrale al quale il direttore di gara ha fatto riferimento, non richiesto, per rafforzare a posteriori la giustificazione del suo convincimento, conferma le perplessità sulla sua piena percezione dell’azione lesiva e, di conseguenza, sulla certezza della intenzionalità da parte dello stesso di colpirlo.- Infine, dall'istruttoria non sono emerse nemmeno circostanze rilevatrici di motivi di particolare ostilità o risentimento dell'incolpato nei confronti dell'arbitro, tali da spingerlo a compiere un gesto di sicura ed indubbia gravità.- In conclusione, ritiene la C.D.T., che dagli atti utilizzabili a fini probatori non sia possibile trarre elementi certi, idonei a suffragare sul piano probatorio la sussistenza dell'elemento intenzionale in capo al CUZZOLIN: per il principio di diritto comune “in dubio pro reo”, il reclamo merita pertanto accoglimento, con conseguente revoca della sanzione irrogata al calciatore. P. Q. M. La C.D.T.- FVG, in accoglimento del reclamo della A.S.D. RONCHI CALCIO, revoca la squalifica inflitta fino al 29.12.2011 al calciatore CUZZOLIN Matteo e dispone la restituzione alla A.S.D. RONCHI CALCIO della tassa reclamo.
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