COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 76/LND del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TREVI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PETRIVELLI GABRIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 64 DEL 20.11.2011 (Gara: TREVI – RE COLLATINO del 16.10.2011 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 76/LND del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TREVI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PETRIVELLI GABRIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 64 DEL 20.11.2011 (Gara: TREVI – RE COLLATINO del 16.10.2011 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il comportamento del calciatore PETRIVELLI GABRIELE va ricondotto ad un atteggiamento di protesta espresso con gesto veemente, ma senza alcun intento di violenza nei confronti dell’arbitro. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore PETRIVELLI GABRIELE da 5 a 3 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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