COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 76/LND del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI COLLEFERRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 9.2.2012 A CARICO DEL CALCIATORE SILVESTRI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 24C5 DEL 14.10.2011 (Gara: SPORT APPIO ROMA – CITTA’ DI COLLEFERRO dell’1.10.2011 – Campionato C5 C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 76/LND del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI COLLEFERRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 9.2.2012 A CARICO DEL CALCIATORE SILVESTRI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 24C5 DEL 14.10.2011 (Gara: SPORT APPIO ROMA – CITTA’ DI COLLEFERRO dell’1.10.2011 – Campionato C5 C2) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: la reclamante deduce la totale buona fede del calciatore SILVESTRI, che essendo socio della COOPERATIVA FOLGARELLA 2000 - la quale, oltre all’attività calcistica, svolge anche attività di volontariato a favore dei malati - non riteneva rilevante la sua collegata posizione di Consigliere della Cooperativa FOLGARELLA 2000 ai fini del tesseramento quale calciatore per altra Società. Per tale motivo, si è quindi richiesta una riduzione della sanzione. Questa Commissione Disciplinare, considerato che le giustificazioni addotte dalla ricorrente possono ritenersi parzialmente assumibili, pur confermando la violazione da parte del tesserato, dell’ art. 21 comma 4 delle NOIF, ritiene di ridurre la sanzione inflitta al SILVESTRI, anche in considerazione del fatto che lo stesso ha partecipato, in posizione irregolare, soltanto ad una gara. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore SILVESTRI FABRIZIO dal 9.2.2012 al 31.12.2011. La tassa reclamo va restituita.
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