COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 03/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 27 – Reclamo ASD Migliarinese C.R. 2010 avverso la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara del Campionato Giovanissimi Migliarinese C.R. – Ceparana del 5.10.2011 e avverso la squalifica del calciatore El Gazzali Hamza per una giornata. C.U. n.12 del 13.10.2011 D.P. La Spezia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 03/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 27 - Reclamo ASD Migliarinese C.R. 2010 avverso la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara del Campionato Giovanissimi Migliarinese C.R. - Ceparana del 5.10.2011 e avverso la squalifica del calciatore El Gazzali Hamza per una giornata. C.U. n.12 del 13.10.2011 D.P. La Spezia. Il reclamo dall’ASD Migliarinese C.R. 2010 avverso le decisioni in epigrafe riportate, è improponibile per i seguenti motivi: non è stato soddisfatto l’obbligo dell’invio contestuale, alla controparte, della copia del reclamo (art. 33 punto 5 CGS); la squalifica del calciatore per una giornata non è impugnabile (art. 45 comma 3 lett. a CGS). Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come dianzi proposto dall’ASD Migliarinese C.R. e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto
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