COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 04/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Castellanzese Camp. Allievi Prov. Gir. E Gara del 9-10-2011 tra Concordia / Castellanzese C.U. n. 16 della delegazione di Legnano datato 13-10-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 04/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Castellanzese Camp. Allievi Prov. Gir. E Gara del 9-10-2011 tra Concordia / Castellanzese C.U. n. 16 della delegazione di Legnano datato 13-10-2011 La società Castellanzese ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore DELUCA Michael per 4 gare, in seguito ad un atto grave di violenza nei confronti di un calciatore avversario a fine gara, lamentando che il comportamento del DELUCA è stato frutto di una reazione improvvisa e subitanea a fronte di un atto di violenza subito ad opera di un avversario. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, rileva che dal rapporto arbitrale, confermato dall'arbitro sentito a chiarimenti da Questa Commissione si evince che il DELUCA ha reagito con un atto di violenza nei confronti di un avversario al termine della gara, venendo altresì alle mani con lo stesso prima di essere divisi dai dirigenti e dai compagni di entrambe le squadre. La gravità del suddetto comportamento, anche in applicazione a quanto previsto dall'Art. 19, comma IV, lett. b) C.G.S., merita di essere sanzionata con tre gare di squalifica. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo opposto. RIDUCE la squalifica comminata al calciatore, DELUCA Michael a tre gare. Si dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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