COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 02/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. DORICA TORRETTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ALDOBRANDINI ADRIANO SEGUITO GARA DORICA TORRETTE/REAL CAMERANESE DEL 22.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 58 del 26.10.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 02/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. DORICA TORRETTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ALDOBRANDINI ADRIANO SEGUITO GARA DORICA TORRETTE/REAL CAMERANESE DEL 22.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 58 del 26.10.2011) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore ALDOBRANDINI ADRIANO, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento offensivo ed intimidatorio da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’US. Dorica Torrette, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, al termine dell’incontro, contrariamente alle sue abitudini e, certamente, per lo stress accumulato, rivolse all’ufficiale di gara frasi offensive, ma non assunse mai atteggiamenti intimidatori, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al calciatore Aldobrandini. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che l’Aldobrandini al termine dell’incontro lo attese avanti allo spogliatoio riservato agli ufficiali di gara e, con fare minaccioso, lo insultò volgarmente. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la condotta del calciatore - priva di concrete minacce nei confronti dell’arbitro, tali non potendosi considerare gli indeterminati riferimenti ad un “fare minaccioso” dell’Aldobrandini riportato dall’ufficiale di gara - vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S. Dorica Torrette e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Aldobrandini Adriano a due giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it