F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni UNIte – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 27 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 11 Novembre 2011 1) RICORSO CALCIATORE COMI ALESSANDRO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.C. INSUBRIA A.S.D. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 1.10.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - Sezioni UNIte - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 27 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 11 Novembre 2011 1) RICORSO CALCIATORE COMI ALESSANDRO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.C. INSUBRIA A.S.D. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 1.10.2010) Con ricorso ritualmente proposto in data 6.10.2010 il calciatore dilettante Alessandro Comi impugnava la decisione della Commissione Tesseramenti che con Com. Uff. n. 10/D del 1.10.2010 rigettava la richiesta dello stesso tendente a ottenere l’annullamento del proprio tesseramento in favore della società S.C. Insubria A.S.D.. Il Giudice di prime cure ha ritenuto valido il modulo sottoscritto dal signor Comi in quanto la sottoscrizione della impugnata lista di trasferimento a titolo definitivo non risulta essere stata contestata. Tuttavia, per i fatti e le circostanze riportate, la Commissione Tesseramenti ha ritenuto opportuno trasmettere gli atti del procedimento alla Procura Federale. La C.G.F. riunitasi in data 13.12.2010 – V Sezione – visti gli atti e sentite le parti ha sospeso il procedimento rimettendo gli atti alla Procura Federale con ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 117/CGF del 13.12.2010. “la C.G.F. sospende il procedimento come sopra proposto dal calciatore Alessandro Comi e rimette gli atti alla Procura Federale affinchè accerti la modalità e i tempi della sottoscrizione della lista di trasferimento a titolo definitivo datata 15.1.2010 e depositata presso gli uffici della F.I.G.C. numero seriale 019977, in particolare accerti quando, dove e da chi tale lista è stata sottoscritta, anche attraverso l’esame testimoniale dei soggetti interessati e indicati negli atti processuali, anche con riferimento a quanto contenuto nelle registrazioni telefoniche depositate.” In data 22.3.2011 la Procura Federale fa pervenire a questa C.G.F. le risultanze delle indagini svolte. L’istruttoria svolta ha permesso di acclarare con assoluta certezza la totale fondatezza del proposto reclamo. Alessandro Comi, giovane di serie militante per la Stagione Sportiva 2009/2010 nell’A.C. Legnano, il 15.1.2010 veniva ceduto in prestito alla S.C. Insubria A.S.D. con sottoscrizione dell’apposito modulo, ma nella stessa giornata, poche ore dopo, al medesimo veniva fatto sottoscrivere altro modulo di trasferimento in bianco, con la giustificazione della scarsa leggibilità della firma già apposta nel primo modulo. Nel riempimento del secondo modulo però, contro la volontà del sottoscrivente e al contrario di quanto indicato nel primo, il trasferimento non risultava più a titolo temporaneo (cessione in prestito) ma a titolo definitivo, circostanza questa che era assolutamente contraria alla volontà del calciatore. Le ragioni di detto modus procedendi vanno presumibilmente ricercate nella circostanza che dopo la sottoscrizione del primo modulo le due società si erano rese conto che la S.C. Insubria ASD aveva già tesserato a titolo temporaneo il numero massimo di calciatori, per cui, è stato simulato un trasferimento del reclamante a titolo definitivo, con la sottostante pattuizione che lo stesso dovesse invece considerarsi a tutti gli effetti a titolo temporaneo, per cui, alla fine del campionato, il calciatore sarebbe tornato in forza alla società cedente. Senonché, la crisi finanziaria dell’A.C. Legnano ed il suo conseguente fallimento non hanno consentito di dare attuazione alla pattuizione dissimulata, e la S.C. Insubria ASD ha tentato oltretutto illecita locupletazione, opponendo al calciatore il titolo del trasferimento a titolo definitivo, nonostante fosse pienamente al corrente della insussistenza dello stesso. Nella propria memoria la S.C. Insubria ASD ha avanzato molteplici osservazioni deducendo che il contratto non sarebbe annullabile, e sotto il profilo istruttorio, ha focalizzato la propria attenzione sull’inammissibilità della registrazione depositata dal reclamante. Ritiene la Corte di non dover neanche esaminare in diritto la proposta eccezione di inammissibilità delle registrazioni, perché tutti i fatti emergenti dalle stesse sono stati puntualmente confermati dagli interessati in sede di interrogatorio reso innanzi all’Organo Inquirente di Giustizia Sportiva, per cui, sugli stessi è stata acquisita piena prova. Nel ritenere integralmente meritevole di accoglimento il proposto reclamo, si ritiene altresì di dover trasmettere gli atti alla Procura Federale perché valuti le eventuali violazioni disciplinari, considerando che: a) è stato posto in essere un contratto simulato di cessione a titolo definitivo con l’intesa che lo stesso dovesse considerarsi a titolo provvisorio, al solo fine di aggirare la norma inderogabile che impone il numero massimo di tesserati a titolo provvisorio all’epoca già raggiunto dalla A.C. Insubria ASD; b) la detta società ha profittato, dell’intervenuto fallimento dell’A.C. Legnano per avvalersi di un contratto a titolo definitivo che il calciatore non aveva mai posto in essere; c) da ultimo, ma non per ultimo, è stato riempito abusivamente il modulo di cessione firmato dal calciatore fiduciariamente in bianco, con modalità diverse da quanto con lo stesso concordato. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Comi Alessandro, annulla il tesseramento in favore della S.C. Insubria A.S.D. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone, altresì, restituirsi la tassa reclamo.
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